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Provvedimento del 7 febbraio 2015 [3846448]

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[doc. web n. 3846448]

Provvedimento del 7 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 73 del 5 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 30 ottobre 2014 nei confronti della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Marco Bartoli) non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione relativa al contratto di negoziazione e deposito titoli in essere fra le parti, nonché alle operazioni di investimento, ordini di acquisto, movimenti e rendiconti, con particolare riferimento ad un´operazione di acquisto di titoli obbligazionari Telecom Italia Mobile (TIM) avvenuto nel 2001 per un controvalore complessivo di Lire 25.000.000 (pari a € 12.911,42), successivamente convertite in 1500 azioni ordinarie TIM ed infine (a seguito della fusione di TIM in Telecom) in 2595 azioni ordinarie Telecom (che dall´aprile 2013 non gli avrebbero più garantito dividendi); rilevato che con il medesimo atto il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 novembre 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 23 dicembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 21 ottobre 2014 con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A., incaricata per Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, del riscontro agli interpelli ai sensi dell´art. 146 del Codice, ha innanzitutto sostenuto che la risposta  tardiva al citato interpello sarebbe dovuta "ad un mero disguido organizzativo interno al Gruppo a causa del quale la pratica era stata erroneamente considerata come una richiesta di documentazione e come tale rientrante nelle previsioni dell´art. 119 T.U.B. ed evadibile in base alle relative tempistiche"; in relazione all´operazione di investimento in questione, la banca non è in grado di fornire i dati relativi alle disposizioni contabili sottoscritte dal ricorrente, essendosi l´operazione in questione perfezionata nel 2001, pertanto oltre il termine decennale di conservazione delle scritture contabili previsto dalla normativa vigente per gli intermediari; in ogni caso, la banca ha fornito al ricorrente copia della contrattualistica sottoscritta dal medesimo confermando che la Filiale di Lucca resta disponibile a consegnare ulteriore documentazione relativa al deposito titoli in questione a partire dall´anno 2004;

VISTE le nota trasmesse in data 17 e 26 novembre 2014 con le quali il ricorrente, pur prendendo atto della documentazione contrattuale fornita dalla banca, ha rilevato l´omessa comunicazione da parte di quest´ultima di qualunque informazione riferita all´operazione di investimento in questione;

VISTA la nota trasmessa in data 15 dicembre 2014 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito che i documenti con datazione anteriore al 2004 non sono più disponibili;

VISTA la nota trasmessa in data 18 dicembre 2014 con la quale il ricorrente si è nuovamente dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto;

VISTA la nota datata 28 gennaio 2015 con la quale la banca ha informato il ricorrente di avergli inviato per raccomandata copia della documentazione a suo tempo estratta e non ritirata presso la Filiale di Lucca riferita al periodo di disponibilità effettiva della documentazione (estratti deposito titoli dal 30.06.2003 al 30.09.2014); rilevato che la banca ha ribadito che il documento contenente la disposizione dell´ordine di acquisto del titolo originario "non è più disponibile in quanto distrutto come la restante documentazione dispositiva del medesimo periodo (detenuta per un periodo di dieci anni in conformità alla normativa vigente)"; in risposta alle eccezioni del ricorrente, la banca ha anche precisato "che la documentazione contrattuale precedentemente inviata e conservata oltre il citato termine temporale dei dieci anni al ricorrente (datata 31/07/1998) è conservata in quanto rappresenta il presupposto di un rapporto ancora esistente" e dovrà essere detenuta per i dieci anni successivi all´eventuale estinzione del rapporto; l´istituto di credito ha infine riprodotto e fornito al ricorrente le registrazioni contabili riferite al deposito titoli in questione dalle quali è possibile desumere le informazioni relative all´acquisto originario dei titoli avvenuto il 12 febbraio 2001, la conseguente conversione in azioni ordinarie TIM avvenuta il 14 agosto 2001 e la successiva conversione da azioni TIM ad azioni Telecom avvenuta il 4 luglio 2005 (come da estrazione dei dati al 30 settembre 2005, disponibile nell´estratto conto già inviato al ricorrente)

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL  SEGRETARIO GENERALE
Busia