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Provvedimento del 12 febbraio 2015 [3852819]

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[doc. web n. 3852819]

Provvedimento del 12 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 91 del 12 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 11 novembre 2014 da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bauro e a Grazia Saija, nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica", con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio  on line del predetto giornale (consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito) di un articolo del XX dal titolo "YY", contenente dati personali che la riguardano riferiti ad un´indagine giudiziaria nella quale  è stata coinvolta, ha chiesto la "rimozione" di tale articolo ovvero l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del citato quotidiano e l´aggiornamento delle notizie in esso contenute al fine di rendere immediatamente percepibile agli utenti della banca dati quali siano stati gli sviluppi successivi della vicenda narrata; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria immagine dalla presenza in rete di notizie, di cui alcune peraltro inesatte, riferite ad un´indagine penale conclusasi con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste da parte del G.I.P. del Tribunale di Marsala; l´interessata ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 3 dicembre 2014, nonché la nota del 31 dicembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 24 novembre 2014, con cui l´editore resistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni (…)", ha dichiarato che, "in conformità con le pronunce dell´Autorità e al fine specifico di contemperare i diritti della persona con la libertà di manifestazione del pensiero (…)", ha provveduto  "a disabilitare l´accesso all´articolo in questione mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altresì, a tale misura, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´efficacia; con riguardo invece alla diversa richiesta di aggiornamento dei dati contenuti nell´articolo oggetto del presente ricorso, il titolare del trattamento, dopo aver precisato che "la particolarità della "fonte – Archivio storico" rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia la data della sua pubblicazione (…) e quindi esplicita in maniera inequivocabile che l´articolo si riferisce a fatti e/o accadimenti illo tempore trascorsi", ha espresso il proprio diniego ritenendo che "non si ravvedono gli estremi per l´aggiornamento della notizia";

VISTA la nota del 28 novembre 2014, con cui la ricorrente, nel prendere atto dell´avvenuta deindicizzazione dell´articolo oggetto di ricorso, ha rilevato come alcuni dati nello stesso riportati siano "assolutamente falsi, poiché nell´ambito del procedimento giudiziario menzionato nell´articolo non è mai stata contestata all´interessata la titolarità di società maltesi" ed ha quindi ribadito la richiesta di aggiornamento/integrazione delle notizie in esso riportate alla luce dei successivi sviluppi processuali della vicenda che l´ha coinvolta, precisando di avere già fornito alla resistente, unitamente alla presentazione del ricorso, copia della sentenza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Marsala ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste;

VISTA l´audizione tenutasi il 3 dicembre 2014 nel corso della quale la ricorrente, nel riportarsi a quanto già eccepito nella memoria del 28 novembre 2014, ha sottolineato come l´articolo in questione "si presenta ad oggi ancora disponibile sul sito internet del quotidiano "La Repubblica" e manca altresì qualsiasi aggiornamento dell´esito del procedimento giudiziario";

VISTA la nota del 15 gennaio 2015 con cui la società resistente, nel ribadire che "la particolarità della fonte – Archivio storico (…) rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano e rende noto che l´articolo si riferisce al passato e non all´attualità", ha affermato che non intende "aderire alla richiesta di cancellazione dell´articolo o all´aggiornamento della notizia dal momento che pubblicare il medesimo articolo, con correzioni, modifiche o integrazioni, rappresenterebbe una "ripubblicazione della notizia", ovvero comporterebbe la redazione di un nuovo diverso articolo mancandone però il presupposto di cronaca, ossia l´attualità della notizia o del fatto narrato";

VISTA la nota del 4 febbraio 2015 con cui la ricorrente ha ribadito la richiesta di aggiornamento dell´articolo in questione, precisando a tal fine che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 10 dicembre 2014 - di cui ha allegato copia - e quindi successivamente all´avvio del presente procedimento, "ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Marsala (…) confermando, quindi, la piena assoluzione dell´interessata";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione –  la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e art.  3 comma 1 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione dell´articolo oggetto del medesimo dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO che deve essere separatamente valutata la diversa questione concernente la richiesta dell´interessata volta ad ottenere l´aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate nell´articolo oggetto del ricorso; visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione dell´articolo di cronaca a suo tempo pubblicato nella sezione del sito internet dell´editore resistente denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell´art. 7 del Codice) dell´interessata ad ottenere l´aggiornamento/integrazione dei dati personali che la riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l´immagine dell´interessata che da tali rappresentazioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardia dell´attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l´aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l´evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Pertanto, quando una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, "dall´informazione in ordine a quest´ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera";

RITENUTO, pertanto, che visti i significativi sviluppi indicati specificamente dalla ricorrente nell´interpello e nel successivo ricorso, riportati nelle premesse dell´odierno provvedimento, le richiamate richieste di integrazione/aggiornamento formulate dalla stessa debbano essere accolte e quindi l´editore resistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell´ambito del citato archivio storico, idoneo a segnalare l´esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia (nel caso di specie la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la pronuncia del G.I.P. di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste) in modo da assicurare all´interessata il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che l´hanno vista protagonista (anche se solo in parte oggetto di cronaca giornalistica), e ad ogni lettore di ottenere un´informazione attendibile e completa; visto che l´editore resistente dovrà attuare tali misure entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. di predisporre, nell´ambito dell´archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare l´esistenza degli sviluppi delle notizie relative alla ricorrente in ordine all´intervenuta sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la pronuncia del G.I.P. presso il Tribunale di Marsala di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di interdizione dell´articolo menzionato nel ricorso dai motori di ricerca esterni al sito web dell´editore resistente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Il Garante, nel chiedere a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice . Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia