g-docweb-display Portlet

Dati sensibili - Trattamento di dati personali relativi ad ammalati di AIDS - 7 gennaio 1999 [38989]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 38989]

Dati sensibili - Trattamento di dati personali relativi ad ammalati di AIDS - 7 gennaio 1999

La legge n. 675 (art. 43, comma 2) ha fatto salve alcune specifiche disposizioni di legge previgenti e tra esse ha confermato la vigenza, nella misura compatibile con la legge n. 675, delle disposizioni contenute nella legge 5/6/1990 n. 135 in materia di AIDS.Roma, 7 gennaio 1999

Direttore generale
Azienda U.L.S.S.
30174 Venezia Mestre

e p.c.

Prof. (...)
30122 Venezia

OGGETTO: Parere in ordine al trattamento di dati personali relativi ad ammalati di AIDS

È pervenuta la nota del 27/8/1998 con la quale il primario della divisione malattie infettive chiede il parere di questa Autorità in ordine alla richiesta di trasmissione di dati nominali e di indicazioni terapeutiche relative ai pazienti affetti da AIDS pervenuta dal direttore generale di codesta U.L.S.S..

Al riguardo il Garante formula le seguenti osservazioni:

1) la suddetta richiesta della direzione dell´U.L.S.S. comporta la trasmissione, da parte della divisione di malattie infettive di codesto ospedale, di dati di estrema delicatezza e sensibilità dai quali non solo si desume chiaramente l´identità di tutti gli ammalati di AIDS che sono stati ricoverati presso tale struttura, ma altresì il tipo di terapie cui gli stessi sono stati sottoposti e, ancor più specificamente, l´indicazione temporale dei periodi durante i quali gli stessi sono stati sottoposti a terapia antiretrovirale, permettendo quindi di desumere informazioni anche sullo stato di avanzamento della malattia stessa;

2) va anzitutto ricordato che la legge 31/12/1996 n. 675 permette ai soggetti pubblici (quali una U.L.S.S.) di proseguire il trattamento dei dati sensibili, come quelli attinenti allo stato di salute, fino all´8 maggio 1999 (art 41, comma 5, come modificato dall´art. 1 del d.lg. 6/11/1998 n. 389) anche quando il trattamento medesimo non sia previsto da un´espressa disposizione di legge avente le caratteristiche di cui all´art. 22, comma 3 della legge.

Tuttavia la medesima legge n. 675 (art. 43, comma 2) ha fatto salve alcune specifiche disposizioni di legge previgenti e tra esse ha confermato la vigenza, nella misura compatibile con la legge n. 675, delle disposizioni contenute nella legge 5/6/1990 n. 135 in materia di AIDS;

3) tra le vigenti disposizioni della legge n. 135/1990 figura l´obbligo per "gli operatori sanitari che, nell´esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di HIV" di adottare "tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita" (art. 5, comma 1) e di comunicare i risultati degli accertamenti diagnostici, diretti o indiretti, "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti" (art. 5, comma 4).

L´art. 6 vieta poi "ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l´instaurazione di un rapporto di lavoro l´esistenza di uno stato di sieropositività";

4) alla luce del descritto quadro normativo, la trasmissione dei sopracitati dati personali sensibili alla direzione sanitaria dell´U.L.S.S., motivata nella nota del 12/8/1998 da esigenze di rilevamento di dati concernenti il consumo dei farmaci, appare non conforme al preciso dettato normativo della legge n. 135. Le finalità perseguite dalla direzione dell´U.L.S.S. sembrano essere di tipo statistico/ contabile, non pertinenti quindi ad esigenze di cura delle persone affette da AIDS. Il dettato della legge n. 135 impone, però, il mantenimento di un rigoroso rispetto dell´anonimato delle persone affette da AIDS.

Pertanto rilevazioni e controlli sul numero delle presenze, sulla durata dei periodi di degenza, sul tipo di farmaci somministrati dovrebbero avvenire attraverso rilevazioni che siano in grado di preservare, appunto, l´anonimato dei soggetti interessati.

5) uguale attenzione alla riservatezza degli ammalati di AIDS dovrà essere posta in relazione alla raccolta ed alla conservazione dei dati nell´archivio elettronico della divisione di malattie infettive o di altri reparti ospedalieri, di cui vi è cenno nel punto 4 della nota del 27/8/1998.

Al riguardo occorre verificare che l´accesso ai dati nominativi degli ammalati sia possibile esclusivamente ai dipendenti della divisione di malattie infettive o di altri reparti ospedalieri che abbiano reali esigenze di accesso agli stessi per ragioni di assistenza e cura ai medesimi pazienti. I nominativi di questi non dovranno invece essere accessibili ai dipendenti operanti in altre divisioni o presso le strutture amministrative dell´ospedale e della U.L.S.S. che dovranno, quindi, apprestare idonee misure di sicurezza;

6) in conclusione, sulla base degli elementi disponibili ed ai sensi dell´art. 32, comma 1 della legge n. 675, si invita codesta direzione generale a fornire a questa Autorità entro il 15 gennaio 1999 ogni ulteriore elemento utile per una valutazione più compiuta del caso.

Si invita, inoltre, la medesima direzione generale a sospendere nel frattempo la raccolta dei dati nominativi in questione e la divisione malattie infettive a limitare i trattamenti di dati personali dei pazienti affetti da AIDS alle sole operazioni strettamente pertinenti alle finalità di assistenza e cura degli stessi.

IL PRESIDENTE
Rodotà