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Istituti di credito - Materiale pubblicitario con l'estratto conto della carta di credito - 19 dicembre 1998 [39180]

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 [doc. web n. 39180]

Istituti di credito - Materiale pubblicitario con l´estratto conto della carta di credito - 19 dicembre 1998

La legge n. 675 del 1996 non ha vietato la raccolta e l´utilizzazione dei dati personali per finalità commerciali o di marketing, ma ha individuato, piuttosto, i presupposti fondamentali sulla base dei quali è possibile effettuare tali operazioni; presupposti che sono in buona parte comuni agli altri trattamenti di dati effettuati nel settore (in particolare, l´informativa agli interessati nonché, eccettuati alcuni casi, l´acquisizione del relativo consenso: v. artt. 12 e 20).

Roma, 19 dicembre 1998

ADUSBEF
Via Farini, 62
00185 - ROMA

Servizi Interbancari S.p.A.
Via delle Quattro Fontane, 22
00184 - ROMA

OGGETTO: Servizi Interbancari S.p.A.. Invio alla clientela di materiale pubblicitario con l´estratto conto della carta di credito


Codesta Associazione e diversi cittadini hanno segnalato che la Servizi Interbancari S.p.A., società che gestisce carte di credito e di pagamento (come, ad esempio, la CartaSì), invierebbe alla propria clientela, con l´estratto conto mensile, "materiale pubblicitario non richiesto né autorizzato da alcuna norma contrattuale" (in particolare, le pubblicazioni "AppuntiSì", "AppuntiSì Business" e "Sì magazine") e ne addebiterebbe ai clienti i costi di spedizione.

Viene quindi chiesto a questa Autorità di verificare la legittimità di tale operazione rispetto ai principi sanciti dalla legge n. 675/1996 e di intervenire a tutela degli interessi dei titolari delle carte.

Con nota del 16 ottobre 1998, la Servizi Interbancari S.p.A. ha poi formulato alcune osservazioni, prendendo spunto dalla recente puntata di un programma televisivo nella quale si è parlato del problema.

1. In via preliminare, va precisato che la legge n. 675 del 1996 non ha vietato la raccolta e l´utilizzazione dei dati personali per finalità commerciali o di marketing, ma ha individuato, piuttosto, i presupposti fondamentali sulla base dei quali è possibile effettuare tali operazioni - presupposti che sono in buona parte comuni agli altri trattamenti di dati effettuati nel settore (in particolare, l´informativa agli interessati nonché, eccettuati alcuni casi, l´acquisizione del relativo consenso: v. artt. 12 e 20) -.

La direttiva comunitaria n. 95/46/CE e la legge n. 675/1996 recano alcune norme transitorie che rendono al momento possibile non richiedere il consenso degli interessati qualora il trattamento riguardi dati raccolti prima dell´8 maggio - 97 (data di entrata in vigore della legge stessa) o sia iniziato anteriormente a tale data, semprechè il soggetto che tratta i dati non li divulghi a terzi (v. art. 41, comma 1).

Questa disciplina transitoria non preclude però a ciascuna persona interessata di avvalersi dei nuovi diritti previsti dall´art. 13 e di rivolgersi, quindi, alla stessa società "titolare del trattamento" o al soggetto da essa designato come "responsabile" chiedendo l´immediata cessazione delle operazioni collegate all´invio di materiale pubblicitario, alla vendita diretta ovvero al compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva (cfr. art. 13, comma 1, lett. e), legge n. 675).

2. Con specifico riguardo al settore bancario, occorre poi aggiungere che, nella fase di iniziale applicazione della legge, sono emersi alcuni problemi in ordine alla corretta esecuzione degli obblighi in materia di informativa e di richiesta del consenso alla clientela; questa Autorità è quindi intervenuta più volte per garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti, fornendo anche alcuni criteri generali utili per gli operatori di altri settori.
In particolare, il Garante ha avuto modo di precisare, anche in alcune decisioni relative a società che emettono carte di credito (ad ogni buon fine, allegate al presente provvedimento), che:

  • il cliente deve essere libero di esprimere il consenso per uno o più trattamenti, specie per le operazioni non essenziali nell´economia del contratto bancario o finanziario, come quelle svolte per finalità commerciali, indagini di mercato e iniziative di marketing;
  • la formula di consenso, preceduta da una chiara e corretta informativa, deve essere quindi precisa e ben articolata, con la previsione di specifiche opzioni per l´interessato (le quali dovranno essere di tipo "positivo", dovendo esse permettere di esprimere o di negare il consenso).

A seguito di queste prime indicazioni, i cui contenuti sono stati ampiamente riportati sulla stampa, è stata avviata una consultazione tra il Garante e le principali articolazioni del settore creditizio al fine di risolvere le problematiche derivanti dall´applicazione della nuova disciplina sui dati personali; varie società operanti nel settore bancario hanno quindi riformulato i modelli già distribuiti ai propri clienti, inviandoli a tutta la clientela.

La modulistica distribuita da questi soggetti, per quanto complessa e non facilmente comprensibile per il cittadino, prevede, di regola, la possibilità per l´interessato di esprimere liberamente il proprio consenso nei riguardi dei trattamenti non strettamente connessi ai servizi richiesti contrattualmente (in riferimento, cioè, all´invio di materiale pubblicitario e, in genere, all´offerta di prodotti e servizi anche di società terze), senza che ciò abbia alcun riflesso sul contratto medesimo.

Sotto questo profilo, occorre però evidenziare che diversi clienti non hanno ancora dato riscontro ai modelli inviati dalle banche e dalle altre società operanti nel settore. Il Garante stesso si è pertanto impegnato a formulare schemi di modelli che, pur mantenendo ferme le sostanziali garanzie a tutela dei diritti degli interessati, siano più semplici e meglio comprensibili, in modo da permettere alla clientela di fornire più agevolmente un rapido riscontro alle richieste di consenso formulate dalle società bancarie.

3. Il caso di specie deve essere, pertanto, esaminato tenendo presenti tali considerazioni. Va anzitutto chiarito che il Garante non si esprime in ordine a profili non di propria competenza come quelli inerenti, ad esempio, alla contestazione di alcune clausole contrattuali relative alle carte di credito o al lamentato addebito di somme a titolo di spese di spedizione dell´estratto conto e del materiale allegato (profili che potranno essere contestati dagli interessati in altra sede, specie giudiziaria).

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza di questa Autorità, occorre invece osservare che, la Servizi Interbancari S.p.A. ha provveduto, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Garante, ad inviare ai titolari di carte di credito l´informativa e la richiesta del consenso previste dalla legge n. 675, prevedendo specifiche opzioni, tra le quali appunto quella concernente il trattamento dei dati "a fini di informazione e promozione di prodotti o servizi della Società o di terzi, mediante annunci inseriti nelle comunicazioni periodiche ai titolari". Tale procedura sarebbe stata quindi seguita anche nei riguardi di clienti i cui dati sono stati acquisiti e trattati, anche a scopo pubblicitario, prima dell´entrata in vigore della legge.

Va a questo punto osservato che l´invio da parte della Servizi Interbancari S.p.A. di materiale commerciale relativo anche a società terze non comporta, di per se stesso, una comunicazione a tali società dei nominativi e degli indirizzi dei titolari delle carte di credito (comunicazione che obbligherebbe invece la stessa società ad acquisire il consenso: cfr. il citato art. 41, comma 1) e non rende al momento necessario raccogliere il consenso dei clienti nei cui confronti tale trattamento sia iniziato prima dell´8 maggio 1997.

A diversa conclusione si dovrebbe semmai pervenire nel caso in cui risultasse una comunicazione nei confronti delle società terze alle quali si riferisce la pubblicità inserita negli estratti conto dei dati relativi ai clienti, non giustificata dalla manifestazione del consenso o da uno degli altri presupposti previsti dall´art. 20 della legge n. 675/1996. Tale circostanza, però, non è stata segnalata.

Sotto questo profilo, non risulta, pertanto, che l´invio di materiale pubblicitario negli estratti conto sia stato effettuato in violazione della disciplina vigente sul trattamento dei dati personali.

La Servizi Interbancari S.p.A. ha comunque dichiarato che esaudirà scrupolosamente le eventuali richieste dei propri clienti che non intendano più ricevere materiale pubblicitario riferito anche a società terze (ai sensi dell´art. 13, comma 1 lett. e), legge n. 675) a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano eventualmente manifestato un precedente consenso al riguardo.

IL PRESIDENTE