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Diritti dell'interessato - Non è possibile conoscere in base all'art. 13 l. 675/1996 i terzi destinatari dei dati nel corso del trattamento - 8 ma...

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 [doc web n. 39280]

Diritti dell´interessato - Non è possibile conoscere in base all´art. 13 l. 675/1996 i terzi destinatari dei dati nel corso del trattamento - 8 maggio 2001

La conoscibilità dei nominativi di terzi cui sono stati comunicati o diffusi i propri dati personali non è ottenibile con una richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. È invece possibile ottenere a cura del titolare la cancellazione, l´aggiornamento, l´integrazione o la rettifica dei propri dati personali e il rilascio di una attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei precedenti destinatari dei dati.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig.XY nei confronti di Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata con riferimento all´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto a Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., di conoscere i soggetti ai quali sono stati comunicati o diffusi alcuni suoi dati personali contenuti in determinati documenti (una denuncia di sinistro, un atto di citazione, un certificato di perizia medico-legale, una relazione medico-legale, una atto di quietanza). Ha pertanto presentato ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della citata legge.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. ha solamente fornito all´interessato copia dei predetti documenti, mentre il ricorrente ha ritenuto tale risposta insoddisfacente insistendo nelle proprie richieste e chiedendo che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile.

Tra le pretese azionabili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 non rientra la richiesta volta a conoscere i nominativi di terzi cui sono stati comunicati o diffusi alcuni dati personali del ricorrente.

Ai sensi dell´art. 13, comma 1, lettera c), nn. 1 e 4, della legge n. 675 l´interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma della logica e delle finalità del trattamento. Ha diritto altresì, qualora il titolare del trattamento, anche a seguito di richieste dell´interessato, abbia cancellato, aggiornato, integrato, rettificato, ecc. i dati, ad ottenere un´attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati in precedenza comunicati o diffusi. Ai sensi del citato articolo, l´interessato non ha invece il diritto di conoscere i nominativi dei destinatari dei dati nel corso del loro trattamento, fuori dei predetti casi.

La presente decisione non pregiudica il diritto dell´interessato di presentare istanze di accesso nei confronti di soggetti che, anche in relazione ai citati documenti, possono detenere dati personali dell´interessato.

Alla luce della specificità della questione esistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 8 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
39280
Data
08/05/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso