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Trattamento dei dati personali - Comunicazione e diffusione dei dati degli archivi comunali per indagini di polizia tributaria - 31 dicembre 1998 ...

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 [doc. web n. 39372]

Trattamento dei dati personali - Comunicazione e diffusione dei dati degli archivi comunali per indagini di polizia tributaria - 31 dicembre 1998

La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme in materia di protezione dei dati personali, prevede un regime particolare per i soggetti pubblici, ai quali è permesso di raccogliere dati ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da altre leggi e regolamenti (art. 27, comma 1).

Roma, 31 dicembre 1998

Città di Rapallo
16035 (GE)

OGGETTO: Comunicazioni ai sensi dell´art. 27, comma 2, l. n. 675/1996


Con la nota in riferimento è stato chiesto un chiarimento in ordine alla legittimità della comunicazione al richiedente Comando locale della Guardia di finanza, per indagini di polizia tributaria in corso, dei dati relativi all´imposta comunale sugli immobili detenuti nell´archivio informatico dell´Ufficio tributi di codesto Comune.

Al riguardo si osserva che la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme in materia di protezione dei dati personali, prevede un regime particolare per i soggetti pubblici ai quali è permesso di raccogliere dati ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da altre leggi e regolamenti (art. 27, comma 1).

La comunicazione e la diffusione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche sono ispirate ad una maggiore cautela, in quanto è richiesta, di regola, l´esistenza di una norma di legge o di regolamento che preveda la comunicazione o la diffusione: è tuttavia possibile divulgare i dati ad altre amministrazioni pubbliche anche quando la comunicazione e la diffusione, benché non previste da una norma, siano comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 27, comma 2, l. 675/1996).

Nel caso in esame, la comunicazione dei dati sembra essere rispondente alle funzioni istituzionali del comune e del soggetto pubblico destinatario, nonché compatibile con gli scopi dell´originaria raccolta dei dati e gli scopi perseguibili dal destinatario medesimo (art. 9, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996).

Questa Autorità, pertanto, ritiene che i dati personali contenuti nell´archivio I.C.I. di codesto Comune possano essere comunicati, ai sensi dell´art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996, al Comando della Guardia di finanza di Rapallo che ne ha fatto richiesta per lo svolgimento delle indagini di polizia tributaria relative alle dichiarazioni presentate ai fini dell´imposta comunale sugli immobili.

In tal caso resta fermo l´obbligo a carico di codesto Comune o del Comando della Guardia di finanza di dare una preventiva informativa a questa Autorità, ai sensi del citato art. 27, comma 2, nei modi di cui all´art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 675/1996.

Va peraltro segnalato che apposite disposizioni regolano specifiche forme di interscambio dei dati relativi all´I.C.I. tra i comuni e il sistema informativo del Ministero delle finanze (v., in particolare, l´art. 11, comma 5, d.lg. n. 504/1992).

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
39372
Data
31/12/98

Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati