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Videosorveglianza - Installazione da parte del comune di Milano di alcune telecamere in luogo pubblico - 17 dicembre 1997 [39849]

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[doc. web n. 39849]


Videosorveglianza - Installazione da parte del comune di Milano di alcune telecamere in luogo pubblico

Un gruppo consiliare del Comune di Milano ha chiesto un parere sull´ installazione di alcune telecamere in determinati luoghi pubblici. Il Garante, dopo aver evidenziato che in Italia non esiste ancora una normativa che disciplini specificamente la video-sorveglianza, ha richiamato l´ attenzione sul fatto che la legge n. 675/96 considera dato personale qualunque informazione che consenta l´ identificazione dei soggetti interessati, anche attraverso i suoni e le immagini.


Roma, 17 dicembre 1997


Sig. Alberto Mattioli
Capogruppo consiliare Partito popolare italiano

e p.c.:
Dr. Gabriele Albertini
Sindaco

Avv. Massimo De Carolis
Presidente del consiglio comunale
Comune di Milano


OGGETTO: Videosorveglianza. Installazione da parte del Comune di Milano di alcune telecamere in luogo pubblico

Con la nota del 23 u.s., la S.V. ha segnalato che presso il Consiglio Comunale di Milano è in corso un dibattito sulla proposta volta ad installare alcune telecamere in un parco pubblico, al fine di aiutare le forze dell´ ordine nella lotta alla malavita che da tempo opera in tale luogo.

Al riguardo, si osserva che in Italia, a differenza di altri Paesi europei (come, ad esempio, la Francia), non esiste ancora un´apposita normativa sulla videosorveglianza.

La direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 1995 e la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa rendono obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controllo video), qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta (attraverso, cioè, il collegamento con altre informazioni).

La legge n. 675 del 1996, che ha attuato la Convenzione 108 e ha recepito la direttiva in buona parte, considera anch´essa come "dato personale" qualunque informazione che consenta l´identificazione dei soggetti interessati, anche se derivante da suoni o da immagini.

Tale legge è senz´altro applicabile anche ai trattamenti di suoni e di immagini effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che tali informazioni siano eventualmente registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi, dopo il loro temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo.

Le registrazioni effettuate mediante l´uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l´ampiezza dell´angolo visuale, la qualità degli strumenti, ecc. possono non rendere identificabili le persone inquadrate.

Tuttavia, come già precisato, non è necessario che le persone siano identificate in maniera chiara ed univoca, essendo sufficiente che i soggetti possano essere identificati attraverso, ad esempio, il collegamento con foto segnaletiche, identikit o con archivi di polizia contenenti immagini.

L´ iniziativa in discussione a Milano presuppone un´attenta riflessione volta ad appurare:

a) se il Comune sia legittimato a installare o meno telecamere e per quali finalità, e cioè se tale iniziativa risponda alle funzioni istituzionali demandate all´ente, in particolare, dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull´ ordinamento della polizia municipale, nonché dagli statuti e dai regolamenti comunali (v. art. 27 legge n. 675/96);

b) quali misure idonee ed appropriate possono essere adottate per assicurare un uso corretto dei dati da parte dei soggetti legittimati (art. 15 legge n. 675/96);

c) le modalità di iniziale registrazione dei dati e di loro conservazione, anche al fine di assicurare la loro pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi perseguiti (art. 9, comma 1, lett. d), legge n. 675/96);

d) le procedure e le modalità volte a fornire agli interessati le informazioni previste dall´art. 10 della legge n. 675/96.

In questo quadro, suscita ampie perplessità la prospettiva dell´attivazione di un sistema di videosorveglianza privo di un sistema articolato di garanzie, che dovrebbero riguardare, in modo particolare, l´eventuale intenzione di conservare le immagini in un apposito archivio, l´individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni anche all´interno dell´ente, e l´eventuale messa a disposizione delle registrazioni in favore di altri soggetti pubblici.

Riguardo a quest´ultimo aspetto, si segnala, inoltre, che la divulgazione di dati tra soggetti pubblici richiede l´esistenza di una puntuale norma di legge o di regolamento ed è possibile, in via del tutto residuale, anche quando non sia prevista da una norma, purché sia necessaria per lo svolgimento di alcune funzioni istituzionali e sia effettuata una comunicazione preventiva al Garante (il quale potrebbe vietarla in caso di violazione della legge: art. 27, comma 2, legge n. 675/96).

Si evidenzia infine che la materia sarà oggetto di un apposito decreto delegato previsto dalla legge n. 676/96 (art.1, comma 1, lett.i)), il quale dovrà definire regole specifiche che permetteranno di completare il bilanciamento tra gli interessi perseguiti nel settore della pubblica sicurezza e della prevenzione dei reati con il diritto alla riservatezza degli interessati.

In questo quadro, non è da escludere la prospettiva che l´installazione dei sistemi di videosorveglianza siano oggetto per il futuro, di un esame preliminare da parte di questa Autorità, in ossequio a quanto previsto dall´art. 20 della citata direttiva comunitaria, e ciò al fine di verificare l´eventuale necessità di alcune previsioni a garanzia degli interessati.

Questa Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore contributo alla corretta definizione delle eventuali iniziative che il Comune riterrà di adottare in questa materia.


IL PRESIDENTE
Rodotà