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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Acquarica del Capo - 5 marzo 2015 [3987181]

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[doc. web n. 3987181]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Acquarica del Capo - 5 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 128 del 5 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 15 aprile 2013 n. 9379/84588 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Acquarica del Capo, con sede in Acquarica del Capo (LE), Piazza Municipio n. 2 (C.F. 81003330750), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, nell´archivio storico dell´albo pretorio on line presente sul sito web del Comune, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti nell´ordinanza sindacale n. 66 del 16 dicembre 2011 con cui veniva disposto il ricovero urgente per trattamento sanitario con indicazione dei dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita) e di residenza del soggetto interessato;

VISTO il provvedimento n. 139 del 21 marzo 2013, pubblicato nel sito www.garanteprivacy.it [doc. web n. 2390632], con il quale il Garante ha rilevato l´illiceità del trattamento dei dati;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto la data da cui decorre il termine dei novanta giorni per la notificazione della contestazione deve essere individuata nel giorno 21 marzo 2013 data in cui il Garante, con l´adozione del citato provvedimento n. 139, ha definito l´istruttoria accertando definitivamente anche la violazione aggetto di contestazione;

RILEVATO che il Comune di Acquarica del Capo ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione nell´archivio storico dell´albo pretorio on line presente sul sito web del Comune di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Acquarica del Capo, con sede in Acquarica del Capo (LE), Piazza Municipio n. 2 (C.F. 81003330750), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000, 00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia