g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 febbraio 2015 [3990375]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3990375]

Provvedimento del 26 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 113 del 26 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 27 novembre 2014 nei confronti di Castello Finance S.r.l. con il quale XY e KW, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto la cancellazione delle segnalazioni negative a proprio carico censite presso la Centrale Rischi della Banca d´Italia; gli stessi hanno infatti lamentato l´illegittimità di tali segnalazioni, non essendo mai pervenuta da parte della società resistente alcuna domanda di rimborso nei propri confronti o nei confronti della società XX snc di KW& C. dichiarata fallita in data 12 dicembre 1995 (di cui gli stessi erano soci e garanti)  considerato anche, che alla chiusura del fallimento, avvenuta in data 5 ottobre 2004, non sarebbero residuati debiti della società nei confronti di alcuna banca o finanziaria; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 22 gennaio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 12 dicembre 2014 con la quale Italfondiario S.p.A., in qualità di procuratore ed incaricato della riscossione del credito e dei servizi di cassa e pagamento per conto di Castello Finance S.r.l, ha comunicato che quest´ultima è diventata titolare del credito vantato nei confronti dei ricorrenti per effetto di una serie di cessioni di crediti in blocco da parte di Cariplo S.p.A., pertanto soggetto pienamente legittimato ad effettuare nei confronti dei ricorrenti le segnalazioni di sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d´Italia; rilevato che la parte resistente ha sostenuto la liceità delle segnalazioni in questione posto che le stesse traggono origine da una esposizione debitoria a carico della "XX snc di KW & C." e della società avallante,  "YY snc di KW e C.", derivante da uno scoperto di conto corrente acceso presso la Cariplo S.p.A. garantito dalla fideiussione rilasciata dai ricorrenti in data 16 marzo 1992 sino alla concorrenza di Lire 129.114,22; rilevato che i fallimenti di entrambe le citate società, dichiarati rispettivamente nel 1995 e nel 1998, si sarebbero chiusi in data 5 ottobre 2004 senza che la banca creditrice, insinuatasi al passivo di entrambi i fallimenti, avesse percepito alcuna somma; rilevato che la società resistente, rimasta insoddisfatta, ha correttamente provveduto a segnalare le sofferenze in questione dapprima a carico delle citate società e poi, successivamente alla cancellazione di queste ultime dal registro delle imprese avvenuta nel maggio 2014, a carico degli stessi ricorrenti, in quanto soci illimitatamente responsabili e fideiussori della XX snc; rilevato che allo stato, quindi, il credito vantato dalla resistente nei confronti dei ricorrenti ammonta a € 56.245,00;

VISTA la nota di replica trasmessa in data 20 gennaio 2015 con la quale i ricorrenti, nel rilevare che la documentazione fornita dalla parte resistente a sostegno dell´esistenza del credito e della conseguente liceità delle segnalazioni a loro carico riguarderebbe il fallimento della società YY Snc e non lo XX Snc di KW e XY, hanno ribadito che "il debito residuo in capo allo XX Snc a suo tempo in essere con la Cariplo è stato estinto con la chiusura del fallimento";

VISTE le note trasmesse in data 17 e 18 febbraio 2015 con le quali Italfondiario S.p.A., nell´inviare copia della domanda di ammissione al passivo al fallimento della società XX snc, nonché la dichiarazione di ammissione del credito da parte del Curatore del fallimento, ha confermato che alla chiusura del fallimento della XX snc il credito della resistente sarebbe rimasto insoddisfatto pertanto Castello Finance S.r.l. ha provveduto a segnalare le sofferenze in Centrale dei Rischi prima a carico della società e poi, successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese, a carico dei  ricorrenti in proprio in quanto soci illimitatamente responsabili e fideiussori (come dal prospetto di segnalazione allegato);

RILEVATO che il trattamento dei dati dei ricorrenti, in qualità di soci illimitatamente responsabili e fideiussori della società debitrice ora estinta riferiti alle segnalazioni effettuate dalla società resistente alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia non risulta illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53 comma 1, lett. b) d.lgs. n. 385 del 1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato allo stato degli atti infondato; rilevato che dalle dichiarazioni rese dalla società resistente nel corso dell´istruttoria della cui veridicità la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") è emerso che il credito vantato non è stato rimborsato cosicché la stessa resistente risulta tuttora legittimata ad effettuare nei confronti dei ricorrenti le segnalazioni di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d´Italia;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Iannini

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia