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Diritto di accesso - Dati personali contenuti nelle perizie medico-legali e differimento dell'accesso - 22 gennaio 2001 [39961]

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 [doc web n. 39961]

Diritto di accesso - Dati personali contenuti nelle perizie medico-legali e differimento dell´accesso

Il diritto di accesso ai dati di cui all´art. 13 può essere oggetto di un differimento temporaneo nel periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. La valutazione di tale pregiudizio deve essere effettuata caso per caso e di esso il titolare del trattamento deve fornire adeguata motivazione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´Ing. Claudio Manganelli componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Franco Gianazza nei confronti della Royal International Insurance Holding Ltd;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE l´Ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 volta ad ottenere comunicazione delle valutazioni medico legali espresse dal consulente sanitario di fiducia della società resistente, nell´ambito di una perizia volta a quantificare il danno subìto dal ricorrente a seguito di un sinistro.

In mancanza di risposta l´interessato ha presentato ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, nel quale ha ribadito la propria richiesta, diretta ad ottenere la comunicazione delle predette valutazioni.

A seguito dell´invito ad aderire formulato dal Garante la società ha fatto presente che il 4 u.s. le è stato notificato un atto di citazione per una udienza del 23 marzo 2001. In considerazione della controversia instaurata dall´interessato la comunicazione dell´esito della perizia medica in questione potrebbe quindi arrecare un grave pregiudizio all´impianto difensivo della società "se in questa fase processuale introduttiva fosse costretta a comunicare informazioni sicuramente rivelatrici dei mezzi istruttori che saranno richiesti ed eventualmente ammessi dal giudice in corso di causa".

La società ha invocato quindi il temporaneo differimento del diritto di accesso ai sensi dell´art. 14, comma 1 lettera e), della legge 675/1996 in relazione alle "informazioni di carattere soggettivo e valutativo costituiranno oggetto di prova nel corso del giudizio", richiamando alcuni provvedimenti di questa Autorità.

Il ricorrente ha rilevato invece che la comunicazione del risultato della consulenza tecnica non arrecherebbe il predetto pregiudizio essendo prassi delle società assicurative depositare la perizia medico legale "in allegato al primo atto difensivo".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE OSSERVA:

2. Vanno preliminarmente richiamate le considerazioni formulate dal Garante in vari provvedimenti circa i peculiari connotati del diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, che non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ad atti e a documenti.

In particolare, va ricordato che l´interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, ma non può chiedere, invocando il medesimo art. 13, di ottenere copia integrale degli atti o di altri documenti contenenti tali dati. Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto già precisato da questa Autorità (vedi tra l´altro, i provvedimenti del 30 dicembre e del 13 ottobre 1999, in tema di accesso alle perizie medico - legali nel settore assicurativo, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61 - 69 e sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it).

L´odierno ricorso, per la parte relativa alle richieste dirette ad ottenere copia integrale della perizia medico - legale, può essere però preso utilmente in considerazione come esercizio del diritto di conoscere i dati contenuti nella perizia stessa, ivi compresi i giudizi e le valutazioni espressi dal medico di fiducia della società.

3. Per quanto concerne l´accesso ai dati relativi allo stato di salute, vanno richiamate le considerazioni formulate nei citati provvedimenti che devono intendersi riprese come parte integrante della presente motivazione per quanto riguarda:

  • la ricomprensione nel concetto di dato personale delle informazioni contenute nelle perizie medico - legali, espresse in forma di valutazioni o giudizi espressi sull´invalidità o sull´inabilità del ricorrente;
  • l´applicazione nei loro confronti della legge n. 675;
  • la possibilità di applicare, in rapporto a tali informazioni, l´art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Come il Garante ha già precisato la valutazione di tale pregiudizio deve essere effettuata caso per caso e di esso il titolare del trattamento deve fornire adeguata motivazione. Il titolare deve quindi fornire adeguata motivazione del pregiudizio che potrebbe derivare dall´accoglimento dell´istanza di accesso.

Nel caso di specie tale motivazione è stata fornita in relazione alla circostanza che nello stesso atto di citazione l´interessato ha chiesto una consulenza tecnica d´ufficio. In relazione a tale aspetto appare necessario non turbare tale momento processuale e le deduzioni della parte in ordine alla consulenza stessa.

In particolare la società di assicurazioni ha fatto presente di volersi avvalere del disposto di cui all´art. 14 in quanto in relazione al sinistro in questione, l´interessato ha recentemente instaurato una causa, ("con la prima udienza fissata per il 23 marzo" p.v.), e ha dichiarato in proposito che la comunicazione di dati contenuti nelle valutazioni mediche all´interessato arrecherebbe un pregiudizio alle modalità di esibizione delle prove da parte della compagnia assicuratrice ledendo il proprio diritto alla difesa.

Tale situazione rende pertanto legittimo un temporaneo differimento del diritto d´accesso ai sensi del citato art. 14, limitatamente ai profili valutativi contenuti nella relazione e con particolare riferimento alle valutazioni soggettive del perito fiduciario della società resistente.

Cessate quindi le esigenze di tutela cui l´art. 14 fa riferimento, il diritto di accesso può riespandersi e, pertanto i dati dovranno essere integralmente comunicati all´interessato che li richieda.

Il citato art. 14 non può applicarsi, come peraltro ricordato nei provvedimenti sopra citati, ai dati personali del soggetto interessato di tipo identificativo, o aventi carattere oggettivo o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento.

Per tali tipi di dati il diritto di accesso ex art. 13 deve considerarsi pienamente operante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere i dati identificativi e gli altri eventuali elementi informativi di tipo obiettivo contenuti nella relazione medico - legale;

b )ordina al titolare del trattamento di corrispondere in tal senso alla richiesta dell´interessato, entro il 12 febbraio 2001, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data all´Ufficio del Garante;

c) rigetta il ricorso per quanto attiene alla richiesta di accedere alle valutazioni contenute nella relazione del medico fiduciario della società resistente, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 22 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
39961
Data
22/01/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso