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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di SRFF s.p.a. - 5 marzo 2015 [3999100]

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[doc. web n. 3999100]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di SRFF s.p.a. - 5 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 5 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che Il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione di una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), ha svolto l´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute del 10 luglio 2012 nei confronti di SRFF (Mediterranea Golf & Resort) s.p.a. P.Iva: 07908081008, con sede in Roma, via del Babuino n. 9 e sede operativa in Sciacca (Ag), Strada Statale n. 115, Km 13. Tale attività di controllo, successivamente, hanno consentito di accertare che SRFF s.p.a., a fronte della pubblicazione, in data 14 gennaio 2012, di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro nell´area denominata "Job in Tourism" del quotidiano "Italia Oggi", ha effettuato un trattamento di dati personali in relazione alla ricezione di curricula dei candidati senza rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. E´ stato parimenti accertato che la società ha raccolto dati personali (tra cui dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica) tramite appositi form presenti sui siti Internet www.roccofortehotels.com e www.verduraresort.it, a fronte delle quali è stata riscontrata l´assenza di un´idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice. Con il medesimo verbale di operazioni compiute è stato altresì accertato che, la società ha effettuato un distinto trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata di cui all´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 65 del 6 agosto 2012 con cui sono state contestate, alla predetta società quale titolare del trattamento, le tre distinte violazioni amministrative, tutte previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, riguardo l´illecito relativo all´inserzione afferente un´offerta di lavoro nell´area denominata "Job in Tourism" del quotidiano "Italia Oggi", ha rilevato che "(…) non ha mai richiesto, né ha mai dato mandato alcuno di procedere alla pubblicazione del suddetto annuncio sul quotidiano Italia Oggi". Inoltre, ha evidenziato come "(…) tali offerte di posti di lavoro (…) non possono essere equiparate (…) al caso diversamente disciplinato da codesta Ill.ma Autorità Garante, relativo alle offerte di lavoro curate da società di ricerca e selezione del personale, di cui al Parere del 10 gennaio 2002 (…)", ove, peraltro, " (…) come precisato anche nel corso dell´accesso del 10 luglio u.s., proprio la peculiarità di tale annuncio di lavoro ha indotto la società (…) a ritenere di poter equiparare il caso di specie a quello diversamente disciplinato dai commi 4 e 5-bis del citato art. 13 del D.lgs. 196/2003". Ha poi osservato come "(…) l´indirizzo di posta elettronica fornito ai candidati che liberamente hanno scelto di inviare il loro curriculum già conteneva in maniera esplicita il rimando al sito web del gruppo Rocco Forte Hotels (…)". Relativamente alla contestazione inerente distinte raccolte di dati personali tramite appositi form di raccolta presenti sui siti Internet www.roccofortehotels.com e www.verduraresort.it, evidenziando le ragioni per le quali l´informativa agli interessati viene resa in lingua inglese, ha specificato come venga fornito "Un unico modello di informativa, utilizzato da tutti i singoli alberghi (…) dislocati a livello internazionale, un unico testo, quindi, che pur non indicando o rimandando specificatamente alle diverse discipline sulla privacy applicate e vigenti in ciascuna nazione del mondo da cui provengono i vari e numerosi utenti, contiene tutte le informazioni necessarie (…) sulle modalità di raccolta, conservazione e finalità dei dati raccolti nel corso delle prenotazioni on-line". Con riferimento all´illecito afferente l´impianto di videosorveglianza, sottolineando l´estensione di 230 ettari del resort presso il quale è stato effettuato il controllo, ha evidenziato come "(…) se da un lato, è vero che al momento del sopralluogo erano presenti solo due avvisi  (e non uno) contenenti l´informativa minima (pur con l´omissione del titolare del trattamento dei dati), non può d´altro lato, sostenersi tout court (…) che i clienti o tutti gli altri soggetti che si trovino a transitare nella struttura non siano posti nelle condizioni di sapere che gli stessi stanno accedendo a un´area videosorvegliata", ove, peraltro, sul punto, ha evidenziato come a causa di alcuni lavori di ristrutturazione, i cartelli delle informative semplificate fossero stati momentaneamente rimossi;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 14 gennaio 2013 nel quale la società, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel riportarsi a quanto argomentato nella memoria difensiva, ha sostanzialmente ribadito le motivazioni proposte;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Riguardo il primo rilievo, si evidenzia come, diversamente da quanto asserito, la documentazione prodotta nella memoria difensiva (all.5) non provi il fatto che il trasgressore non avesse richiesto la pubblicazione dell´annuncio in questione sul quotidiano "Italia Oggi", ciò anche in ragione del fatto che, come si evince dalle medesime comunicazioni, per ogni tipo di pubblicazione ("su internet" o "nel giornale") è richiesto un compenso di 240,80 euro, solo a fronte del pagamento del quale la testata giornalistica avrebbe provveduto alla pubblicazione in parola. Risulta poi privo di pregio quanto argomentato riguardo al Parere del Garante datato 10 gennaio 2002 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1064553), atteso che l´invio dei curricula non è avvenuto spontaneamente, bensì a fronte della pubblicazione di un´inserzione di offerta di lavoro sul quotidiano "Italia Oggi" e quindi è stato sollecitato dal titolare del trattamento, fattispecie alla quale si applica il citato Parere. Sul punto specifico si richiama il medesimo Parere dell´Autorità nella parte in cui risulta, in maniera inequivoca, come la pubblicazione su quotidiani e periodici di annunci ed offerte di lavoro configuri una "sollecitazione" all´invio dei curricula che determina, quindi, l´obbligo di fornire l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, anche semplificata e mediante il ricorso a formule-tipo indicate nel medesimo provvedimento. In questi casi, quindi, l´invio non può essere considerato spontaneo. Anche quanto argomentato con riferimento all´applicabilità dell´art. 13 comma 5-bis del Codice risulta privo di pregio; invero, tale previsione non risulta applicabile al caso di specie, in quanto il fatto che l´informativa presente sui siti Internet www.roccofortehotels.com e www.verduraresort.it sia predisposta in lingua inglese, non la rende conforme al dettato di cui all´art. 13 del Codice, ove, peraltro, l´inidoneità dell´informativa contestata si sostanzia, tra l´altro, anche nella circostanza che risulta priva della puntuale indicazione del titolare del trattamento, come prescritto dalla lett. f) del citato art. 13 del Codice. Relativamente al terzo rilievo, si evidenzia come la presenza di una sola informativa semplificata affissa nella zona antistante l´economato, risulti essere stata puntualmente accertata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981. Tale presenza, anche in ragione del suo posizionamento, non consente di assolvere all´obbligo di rendere edotti gli interessati circa la presenza dell´impianto di videosorveglianza in questione e funzionante in un´area tanto estesa (230 ettari). Inoltre, pur volendo tenere in considerazione la non provata esistenza di due cartelli recanti l´informativa semplificata anziché uno (così come accertato dalla Guardia di finanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981) a fronte di un´area videosorvegliata di 230 ettari, il trasgressore ritiene erroneamente tali presenze comunque sufficienti, ove peraltro, per sua stessa ammissione l´obbligo previsto dall´art. 13 del Codice non sarebbe comunque compiutamente assolto in ragione dell´omessa indicazione del titolare del trattamento. Né sul punto rilevano le argomentazioni afferenti alcuni lavori di ristrutturazione a causa dei quali i cartelli delle informative semplificate sarebbero stati momentaneamente rimossi, atteso che tali motivazioni, oltre a non essere supportate da alcun elemento di riscontro, non sostanziano alcuno degli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO pertanto che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere le prescritte informative agli interessati, ai sensi dell´art. 13 del Codice, in relazione: alla ricezione di curricula di candidati inviati a fronte della pubblicazione di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro nell´area denominata "Job in Tourism" del quotidiano "Italia Oggi"; alle distinte raccolte di dati personali tramite appositi form di raccolta presenti sui siti Internet www.roccofortehotels.com e www.verduraresort.it e all´utilizzo di un impianto di videosorveglianza;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce, per ciascuno dei tre rilievi contestati, la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare delle tre sanzioni pecuniarie per le violazioni dell´art. 161 del Codice, nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per ciascun rilievo, per un importo complessivo pari a euro 18.000,00 (diciottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a SRFF (Mediterranea Golf & Resort) s.p.a. P.Iva: 07908081008, con sede in Roma, via del Babuino n. 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 18.000,00 (diciottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per ciascuna delle violazioni previste dall´art. 161 del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 18.000,00 (diciottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia