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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Pisa - 19 marzo 2015 [3999900]

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[doc. web n. 3999900]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Pisa - 19 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 166 del 19 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 21473/53969 del 14 ottobre 2011, formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti presso il Centro per l´impiego di Pisa, con sede in Pisa, Via Cesare Battisti n. 14, C.F. 80000410508, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 21 marzo 2012, dai quali è emerso che titolare dei trattamenti di dati personali effettuati presso il Centro per l´impiego è la Provincia di Pisa;

PRESO ATTO della nota del 24 luglio 2012 con cui il Dirigente del Servizio Lavoro e Sociale della Provincia di Pisa, in riscontro alla richiesta di informazioni dell´Ufficio (nota prot. n. 18338/80231 del 12 luglio 2012), ha fornito le designazioni degli incaricati del trattamento nei confronti dei dipendenti del Centro per l´impiego, effettuate tra il 26 giugno e l´11 luglio 2012;

RILEVATO, pertanto, che i dipendenti in servizio presso il Centro per l´impiego che svolgono operazioni di trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, non hanno ricevuto la designazione a incaricati del trattamento fino alla data del 26 giugno 2012, con conseguente mancata adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. 33, 34 e 35 del Codice e delle regole di cui al Disciplinare tecnico, allegato B) del Codice;

VISTO il verbale n. 25828/80231 del 17 ottobre 2012 con cui è stata contestata alla Provincia di Pisa la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che, a seguito di specifiche prescrizioni impartite dall´Ufficio con il provvedimento del 17 ottobre 2012, sono stati adottati gli atti in precedenza omessi;

RILEVATO, inoltre, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che la Provincia di Pisa ha effettuato un trattamento di dati personali, anche di natura sensibile (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla Provincia di Pisa, con sede in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 14, C.F. 80000410508, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA