g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale e declaratoria di non luogo a provvedere - 10 ...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 40125]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale e declaratoria di non luogo a provvedere - 10 ottobre 2001

Nel caso di adempimento da parte del titolare all´istanza dell´interessato, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie relativa alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dalla sig.a Romina Bassi, rappresentata e difesa dall´avvocato Lodovico Bacciocchi del foro di Piacenza, nei confronti di RAS, Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., in relazione al mancato riscontro all´istanza con la quale l´interessata aveva chiesto di accedere ai propri dati personali contenuti nella perizia medico legale redatta da un sanitario di fiducia della società;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 10894 del 19 settembre 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata comunicando alla stessa i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTE la nota di risposta in data 24 settembre 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessata, precisando che "pur essendo in corso una causa in ordine alla quantificazione del risarcimento relativo alle lesioni" riportate dalla stessa, tuttavia, "essendo stata depositata la relazione del CTU…", intendeva aderire alle richieste della ricorrente;

VISTA la successiva nota del 1° ottobre 2001 con la quale RAS S.p.A. ha trasmesso per conoscenza a questo Ufficio copia della lettera contenente la perizia in questione, indirizzata, ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675, al medico di fiducia designato dall´interessata;

RILEVATO che il titolare del trattamento ha fornito un idoneo riscontro alle richieste avanzate dall´interessata con l´istanza presentata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 e ritenuta pertanto la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE DICHIARA:

ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 10 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
40125
Data
10/10/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso