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Diritto di accesso - Necessità di riscontro completo alle richieste dell'interessato - 8 novembre 2001 [40177]

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 [doc web n. 40177]

Diritto di accesso - Necessità di riscontro completo alle richieste dell´interessato - 8 novembre 2001

Il titolare del trattamento deve comunicare, in modo compiuto ed analitico, le informazioni personali che riguardano l´interessato, senza limitarsi ad una mera elencazione delle tipologie di dati detenuti (fattispecie relativa all´accesso del dipendente ai dati personali detenuti dal datore di lavoro).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Mauro Taloni nei confronti di Alenia Marconi Systems S.p.A;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1 Il ricorrente, dipendente di Alenia Marconi Systems S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volte ad ottenere la comunicazione di tutti i propri dati personali detenuti dalla società e a conoscere gli "scopi e le modalità del trattamento".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´articolo 29 della citata legge n. 675 l´interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto all´Autorità di adottare i provvedimenti del caso "anche in ordine alle spese e al risarcimento del danno".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, il titolare del trattamento ha risposto affermando che i dati personali del ricorrente sarebbero utilizzati esclusivamente per la gestione del rapporto di lavoro. Più specificamente i dati trattati riguarderebbero lo stato di famiglia, la residenza ed altri dati anagrafici del ricorrente; per quanto concerne i dati sulla retribuzione gli stessi sarebbero "esclusivamente quelli che si evincono dalla busta paga che viene corrisposta ogni mese".

Il ricorrente ha però ribadito le proprie richieste con fax inviato in data 25 ottobre 2001 e nell´audizione del 30 ottobre 2001, confermando la volontà di conoscere tutti i dati in possesso dell´azienda ivi comprese le note di qualifica, i giudizi sulle capacità professionali e le indicazioni delle mansioni svolte.

L´interessato ha inoltre precisato che vi sarebbero alcune inesattezze nel parziale riscontro fornito dal titolare del trattamento, sia per quanto concerne i dati anagrafici, sia per quanto riguarda la qualifica ricoperta all´interno dell´azienda.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte su un´istanza di accesso formulata da un dipendente nei confronti del complesso dei dati personali che lo riguardano detenuti dal datore di lavoro, nonché su una richiesta di conoscere la logica e la finalità su cui si basa il trattamento.


3. In ordine alla predetta istanza di accesso il ricorso deve essere accolto in quanto il titolare del trattamento ha fornito solo un riscontro parziale alle richieste dell´interessato. Alenia Marconi Systems S.p.A. ha infatti comunicato esclusivamente taluni dati anagrafici e alcune informazioni di tipo retributivo riferite al periodo più recente. L´istanza di accesso dell´interessato era invece volta a conoscere tutti i dati e le informazioni detenuti dall´azienda, conservati nel fascicolo personale del ricorrente ed in ogni altro archivio cartaceo ed automatizzato. Inoltre era stata specificata la volontà di accedere non solo ai dati identificativi o relativi alla carriera svolta dall´interessato in azienda, ma anche di conoscere altri eventuali dati personali riportati nell´ambito di valutazioni espresse sul lavoratore medesimo.

Il titolare si è invece limitato a fornire all´interessato solo una parte dei dati detenuti e, per gli altri, ne ha indicato solo le tipologie, senza darne comunicazione in modo più specifico come prescritto dagli artt. 13 della legge n. 675 e 17 del d.P.R. n. 501/1998. In base a tali norme il titolare del trattamento deve infatti comunicare per iscritto al ricorrente i dati personali che lo riguardano, mettendo "in chiaro" tutte le informazioni di carattere personale oggetto di trattamento (oltre ai dati anagrafici, anche le informazioni di carattere personale comunque collegate al rapporto di lavoro o allo stato giuridico ed economico del dipendente, compresi quelle relativi allo sviluppo di carriera, etc.).

In riferimento ai profili sopra evidenziati Alenia Marconi Systems S.p.A. deve quindi comunicare al richiedente tutti i restanti dati in proprio possesso, comunicandoli allo stesso nel rispetto di quanto previsto dall´art. 17, comma 6, del citato d.P.R. n. 501/1998.

L´integrale conoscenza dei propri dati personali potrà permettere all´interessato di far valere nei confronti del titolare del trattamento le posizioni giuridiche di cui all´art. 13, comma 1, lettera c), n. 3 della legge n. 675/1996, al fine di ottenere l´aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l´integrazione dei dati stessi.

4. Per quanto concerne la richiesta volta a conoscere la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, la società ha invece aderito alla richiesta del ricorrente.

Il titolare ha infatti fornito un riscontro confermando, in particolare, che i dati dell´interessato sono utilizzati esclusivamente per la gestione del rapporto di lavoro. Per quanto concerne tale richiesta va quindi dichiarato non luogo a provvedere.

5. Il ricorso è invece inammissibile nella parte riguardante la richiesta volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, non avendo la legge n. 675 attribuito competenze al riguardo a questa Autorità.

6. In relazione infine alla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento, da porre a carico della società, considerato l´incompleto riscontro fornito da Alenia Marconi Systems S.p.A. alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessato, appare congruo determinare l´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto anche degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso, per quanto attiene alla richiesta del ricorrente di avere accesso ai propri dati personali detenuti da Alenia Marconi Systems S.p.A., nei termini di cui in motivazione e ordina alla società di corrispondere a tale richiesta comunicando all´interessato entro il 30 novembre 2001, i dati personali allo stesso riferiti, dando conferma di tale adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda la richiesta dell´interessato volta a conoscere la logica e la finalità del trattamento;

c) dichiara l´inammissibilità del ricorso in ordine alla richiesta dell´interessato volta ad ottenere il risarcimento del danno;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Alenia Marconi Systems S.p.A., da liquidarsi direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 8 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli