Parere su uno schema di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che...
Parere su uno schema di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che aggiunge la giacenza media dei conti alla comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti - 7 maggio 2015 [4038256]
[doc. web n. 4038256]
Parere su uno schema di provvedimento dell´Agenzia delle Entrate che aggiunge la giacenza media dei conti alla comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti - 7 maggio 2015
Registro dei provvedimenti
n. 265 del 7 maggio 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);
VISTA la richiesta dell´Agenzia delle entrate del 16 marzo 2015, con la quale, ai sensi dell´articolo 11, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, si sottopone al parere del Garante lo schema di provvedimento del Direttore denominato "Integrazione al provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell´articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, Modalità per la comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti" (nota n. 37304 del 16 marzo 2015);
VISTI i pareri del Garante del 17 aprile e 15 novembre 2012, nonché del 31 gennaio 2013, sui precedenti schemi di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate in materia di "Disposizioni di attuazione dell´articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti finanziari" (rispettivamente, doc. web n. 1886775, n. 2099774 e n. 2268436);
VISTO, il conseguente Provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, che, tendo conto dei predetti pareri del Garante, ha disciplinato la comunicazione degli operatori finanziari all´Anagrafe tributaria delle informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti finanziari attivi attraverso l´apposito canale dedicato (S.I.D.), c.d. comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti finanziari già prevista ai sensi dell´articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
RILEVATO che l´articolo 11, comma 4, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall´art. 1, comma 314, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede, in particolare, che le informazioni così comunicate dagli operatori finanziari "inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all´articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ("Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell´Indicatore della situazione economica equivalente", Isee), nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione";
VISTA, pertanto, la necessità di integrare a partire dall´anno 2014 le tipologie di informazioni trasmesse dagli operatori finanziari, introducendo anche la "giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali", ovvero, come definita nello schema di provvedimento in esame, "l´importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno", da determinarsi dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo, intendendosi per giacenze giornaliere i saldi giornalieri per valuta;
RILEVATO con favore che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è adoperato con gli istituti bancari e le Poste italiane S.p.a. per rendere più agevole e non oneroso il reperimento del valore della giacenza media da parte degli interessati, rilevante ai fini Isee (nota del 16 aprile 2015, n. 2753) e che in tal senso di sono prontamente attivati l´Abi, con la circolare del 5 dicembre 2014, e Poste italiane;
CONSIDERATO altresì che restano in ogni caso ferme le prescrizioni impartite dal Garante con il predetto parere del 15 novembre 2012, ai sensi dell´articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice (punto II del dispositivo), secondo le quali, al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti ai dati personali oggetto di comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti finanziari, prima dell´inizio del trattamento debbono essere adottate le misure e gli accorgimenti individuati, rispettivamente, per gli operatori finanziari, nell´Allegato 1, parte integrante del parere, e, per l´Agenzia delle entrate, nei punti 3.2., lett. ii), del paragrafo B e 1.1. del paragrafo C del medesimo parere, con particolare riferimento alla verifica preliminare dell´Autorità cui l´Agenzia deve sottoporre ciascuna ipotesi di utilizzo dei dati contenuti nell´archivio dei rapporti finanziari previste dal citato art. 11 ai fini dell´individuazione di procedure e garanzie idonee a consentire il rispetto di tali diritti e libertà (art. 17 del Codice).
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, e dell´art. 11, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate concernente l´"Integrazione al provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell´articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, Modalità per la comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti", nei termini di cui in premessa.
Roma, 7 maggio 2015
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia