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Parere su uno schema di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che aggiunge la giacenza media dei conti alla comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti - 7 maggio 2015 [4038256]

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[doc. web n. 4038256]

Parere su uno schema di provvedimento dell´Agenzia delle Entrate che aggiunge la giacenza media dei conti alla comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 265 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTA la richiesta dell´Agenzia delle entrate del 16 marzo 2015, con la quale, ai sensi dell´articolo 11, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, si sottopone al parere del Garante lo schema di provvedimento del Direttore denominato "Integrazione al provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell´articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, Modalità per la comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti" (nota n. 37304 del 16 marzo 2015);

VISTI i pareri del Garante del 17 aprile e 15 novembre 2012, nonché  del 31 gennaio 2013, sui precedenti schemi di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate in materia di "Disposizioni di attuazione dell´articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre  2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti finanziari" (rispettivamente, doc. web n. 1886775, n. 2099774 e n. 2268436);

VISTO, il conseguente Provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, che, tendo conto dei predetti pareri del Garante, ha disciplinato la comunicazione degli operatori finanziari all´Anagrafe tributaria delle informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti finanziari attivi attraverso l´apposito canale dedicato (S.I.D.), c.d. comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti finanziari già prevista ai sensi dell´articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

RILEVATO che l´articolo 11, comma 4, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall´art. 1, comma 314, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede, in particolare, che le informazioni così comunicate dagli operatori finanziari "inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all´articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ("Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell´Indicatore della situazione economica equivalente", Isee), nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione";

VISTA, pertanto, la necessità di integrare a partire dall´anno 2014 le tipologie di informazioni trasmesse dagli operatori finanziari, introducendo anche la "giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali", ovvero, come definita nello schema di provvedimento in esame, "l´importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno", da determinarsi dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo, intendendosi per giacenze giornaliere i saldi giornalieri per valuta;

RILEVATO con favore che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è adoperato con gli istituti bancari e le Poste italiane S.p.a. per rendere più agevole e non oneroso il reperimento del valore della giacenza media da parte degli interessati, rilevante ai fini Isee (nota del 16 aprile 2015, n. 2753) e che in tal senso di sono prontamente attivati l´Abi, con la circolare del 5 dicembre 2014, e Poste italiane;

CONSIDERATO altresì che restano in ogni caso ferme le prescrizioni impartite dal Garante con il predetto parere del 15 novembre 2012, ai sensi dell´articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice (punto II del dispositivo), secondo le quali, al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti ai dati personali oggetto di comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti finanziari, prima dell´inizio del trattamento debbono essere adottate le misure e gli accorgimenti individuati, rispettivamente, per gli operatori finanziari, nell´Allegato 1, parte integrante del parere, e, per l´Agenzia delle entrate, nei punti 3.2., lett. ii), del paragrafo B e 1.1. del paragrafo C del medesimo parere, con particolare riferimento alla verifica preliminare dell´Autorità cui l´Agenzia deve sottoporre ciascuna ipotesi di utilizzo dei dati contenuti nell´archivio dei rapporti finanziari previste dal citato art. 11 ai fini dell´individuazione di procedure e garanzie idonee a consentire il rispetto di tali diritti e libertà (art. 17 del Codice).

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, e dell´art. 11, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate concernente l´"Integrazione al provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell´articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, Modalità per la comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti", nei termini di cui in premessa.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4038256
Data
07/05/15

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


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