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Provvedimento del 19 marzo 2015 [4039333]

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[doc. web n. 4039333]

Provvedimento del 19 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 172 del 19 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 11 dicembre 2014 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gionata Romagnese, nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "La provincia pavese", con il quale il ricorrente, nel ribadire le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito - di un articolo, datato 10 marzo 2009, dal titolo "KW" relativo ad una vicenda giudiziaria, "risalente a circa sei anni fa, che ha visto coinvolto l´odierno ricorrente in qualità di imputato" in un procedimento penale, la rimozione del predetto articolo, o comunque l´aggiornamento della notizia "mediante la predisposizione di un sistema idoneo a segnalare (…) l´esistenza" di una sentenza di proscioglimento a favore dell´interessato, nonché l´adozione delle misure tecnicamente idonee ad inibire l´indicizzazione dello stesso tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il danno derivante alla sua reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di una notizia, risalente nel tempo e non aggiornata alla luce degli sviluppi successivi della vicenda giudiziaria, che trova "la propria collocazione nei motori di ricerca in posizione esattamente successiva ai link inerenti la propria attività" imprenditoriale; l´interessato ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato l´editore resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 22 dicembre 2014 con cui il titolare del trattamento, nel rilevare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine per finalità giornalistiche che attualmente a fini documentaristici mediante la conservazione dell´articolo in esame all´interno dell´archivio on line della testata giornalistica "che, per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha rappresentato, in primo luogo, che "la vicenda del ricorrente è stata oggetto di un ulteriore articolo, pubblicato successivamente sul medesimo quotidiano, dal titolo "KK", ed ha altresì dichiarato di aver "provveduto (…) ad apporre in calce al primo articolo (…) un collegamento all´articolo successivo, dando atto dell´aggiornamento della notizia", pur ritenendo che la pubblicazione di quest´ultimo fosse già di per sé idoneo a dare atto degli sviluppi processuali della vicenda; la resistente ha inoltre dichiarato di aver altresì provveduto a "disabilitare l´accesso a tali articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol" associando a tale misura, "al fine di assicurare una maggiore probabilità che l´indicizzazione dell´articolo venga rimossa da detti motori di ricerca", l´utilizzo dei "Robots Meta Tag";

VISTA la nota del 30 dicembre 2014 con cui il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Finegil Editoriale S.p.A. nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Finegil Editoriale S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
IANNINI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA