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Provvedimento del 26 marzo 2015 [4047078]

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[doc. web n. 4047078]

Provvedimento del 26 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 187 del 26 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 18 dicembre 2014 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Orlando Caponigro, nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "La Città di Salerno", con il quale il ricorrente, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line del predetto quotidiano (consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito) di un articolo, datato 17 settembre 2013, dal titolo "KW" relativo ad una vicenda giudiziaria, tuttora in corso, in cui lo stesso è stato coinvolto, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè la rettifica della notizia, chiedendo inoltre, solo nell´atto di ricorso, l´adozione delle misure tecnicamente idonee ad inibire l´indicizzazione dello stesso tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il danno derivante alla sua reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di una notizia "inveritiera e non corretta" essendo l´interessato imputato per un reato diverso da quello ascritto al medesimo nel contesto dell´articolo in cui viene utilizzato, ovvero "appropriazione indebita e non (…) furto e saccheggio"; l´interessato ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato l´editore resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 14 gennaio 2015 con cui il titolare del trattamento, nel rilevare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine per finalità giornalistiche, "anche sotto il profilo della verità dei fatti, della pertinenza e continenza della notizia", che attualmente a fini documentaristici mediante la conservazione dell´articolo in esame all´interno dell´archivio on line della testata giornalistica "che, per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha comunque  dichiarato di aver provveduto a "disabilitare l´accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol" associando a tale misura, "al fine di assicurare una maggiore probabilità che l´indicizzazione dell´articolo venga rimossa da detti motori di ricerca", l´utilizzo dei "Robots Meta Tag"; 

VISTA la nota del 16 gennaio 2015 con cui il ricorrente, pur prendendo atto dell´avvenuta disabilitazione dell´accesso all´articolo citato tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, ha tuttavia lamentato che lo stesso è ancora disponibile all´interno dell´archivio storico on line del predetto quotidiano contestando che "la notizia in ordine alla vicenda in cui è stato coinvolto (…) non rispecchia in alcun modo i caratteri della verità e della correttezza non avendo lo stesso commesso alcun furto o saccheggio così come vuole rappresentare il quotidiano La Città" e ribadendo pertanto la richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché la rettifica della notizia "con uguale risalto e grandezza";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso dell´interessato (cfr. artt. 136 ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che tale trattamento di dati personali del ricorrente effettuato mediante la riproposizione on line, sul sito Internet dell´editore resistente, degli articoli che li contengono quali parti integranti dell´archivio storico del quotidiano, non risulta illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico e ciò tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alle vicende narrate che risultano peraltro tuttora in corso di svolgimento; rilevato altresì che la valutazione di competenza dell´Autorità riguarda profili connessi con il rispetto del principio di essenzialità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati, senza tuttavia estendersi a profili riguardanti la fondatezza degli addebiti contestati che, nell´articolo citato, risultano peraltro riportati correttamente tenuto conto del fatto che nello stesso, conformemente a quanto affermato dal ricorrente, si fa riferimento ai reati di truffa e appropriazione indebita; rilevato che il motore di ricerca ha comunque provveduto a disabilitare l´accesso all´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito;

RITENUTO pertanto, con riguardo alla richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco, nonché riguardo alla richiesta di rettifica della notizia, di dover dichiarare il ricorso infondato;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti di dover invece dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alla richiesta di deindicizzazione dell´articolo oggetto di ricorso, avendo la resistente accolto l´istanza pur non essendo la stessa formulata previamente nell´interpello preventivo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell´articolo dai motori di ricerca esterni al sito dell´editore resistente;

2) dichiara il ricorso infondato in ordine ai restanti profili;

3) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia