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Provvedimento del 2 aprile 2015 [4047613]

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[doc. web n. 4047613]

Provvedimento del 2 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 208 del 2 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 30 dicembre 2014 nei confronti di ASD Bologna Calcio femminile con il quale XY, in qualità di genitore della figlia minore KW, rappresentata e difesa dall´avv. Roberto d´Errico, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la "rimozione delle foto della minore e il ritiro di tutto il materiale pubblicitario cartaceo e on line, pubblicato su Facebook, contenente la foto" della medesima, tesserata presso la società sportiva resistente sino al 30.06.2014; la ricorrente ha, in particolare, rilevato che nel mese di settembre 2014, e dunque successivamente alla scadenza del tesseramento della minore, la società sportiva "per promuovere l´attività della propria scuola calcio, distribuiva volantini e locandine pubblicitarie contenenti fotografie di bambini minori", compresa quella della figlia della ricorrente, pubblicando altresì le foto anche "sulla pagina Facebook della società (…) in data 14 agosto 2014" in assenza di consenso dell´interessata;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 gennaio 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, la nota del 25 febbraio 2015 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, nonché la comunicazione del 24 marzo 2015 con cui è stato nuovamente sollecitato il riscontro al titolare del trattamento;

VISTA la nota del 24 marzo 2015 con cui la parte  resistente ha dichiarato "che il materiale della minore pubblicato su Facebook contenente le foto della stessa è stato da tempo (…) rimosso", rilevando di aver ritenuto che l´utilizzo di tali immagini fosse stato autorizzato dai "genitori della minore al momento della sottoscrizione del tesseramento" tenuto conto anche del fatto che "la sig.ra XY era responsabile del settore giovanile (…) e anch´essa tesserata";

VISTA la nota del 26 marzo 2015 con cui la ricorrente ha eccepito che il riscontro ottenuto non sarebbe veritiero in quanto "il materiale pubblicitario, contenente la foto della minore, non è stato affatto rimosso";

VISTA la nota del 27 marzo 2015 con cui il titolare del trattamento ha confermato quanto già in precedenza dichiarato;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento dichiarato (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto alla rimozione delle immagini contestate;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia