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Provvedimento del 2 aprile 2015 [4060828]

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[doc. web n. 4060828]

Provvedimento del 2 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 212 del 2 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 31 dicembre 2014 nei confronti di Edizioni Futura S.r.l. in qualità di titolare del sito Internet "www.brindisireport.it" e di Fondazione "Libera Informazione. Osservatorio sull´informazione per la legalità e contro le mafie", in qualità di titolare del sito Internet "www.liberainformazione.org", con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Mariano Zeni, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione alla pubblicazione sui predetti siti Internet, consultabili anche attraverso i motori di ricerca esterni agli  stessi, di due articoli di "Brindisi Report" del HH e del KK nonché di un articolo di "Libera Informazione" del ZZ nei quali si ricostruisce la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto; in particolare, il ricorrente, professionista molto conosciuto in ambito locale, ha chiesto, in ragione dei gravi danni alla propria reputazione  con ripercussioni anche sull´attività professionale, "la cancellazione delle pagine web relative agli articoli in questione"; a sostegno della propria richiesta, il ricorrente ha  sostenuto che tali articoli non conterrebbero notizie vere e corrette ma "frutto di grossolani errori investigativi" ed attinenti a fatti "la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa", a proprio parere, "dagli atti del procedimento";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato le società resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 14 gennaio 2015 con la quale la Fondazione "Libera Informazione. Osservatorio sull´informazione per la legalità e contro le mafie", rappresentata e difesa dall´avv. Giulio Vasaturo, ha sostenuto di aver già informato il ricorrente con nota del 23 dicembre 2014 di non poter aderire alla richiesta di rimozione dell´articolo in questione posto che lo stesso contiene notizie relative "ad una veritiera rappresentazione di una vicenda giudiziaria tuttora in corso, come desumibile da atti di indagine e processuali, (…) di oggettiva attualità (…), di indubbio interesse pubblico" e diffuse nel rispetto del principio di essenzialità dell´informazione prescritto dal Codice deontologico della professione giornalistica; la resistente ha inoltre  precisato che la notizia è stata diffusa in termini rispettosi del principio di continenza e della dignità dell´interessato "(ogni assunto investigativo viene dovutamente introdotto da formule ipotetiche e dal condizionale, dando conto al lettore di quanto e come la vicenda sia tuttora sub judice)"; infine, la resistente ha ribadito "la propria disponibilità a dar conto ai lettori di ogni eventuale sviluppo della vicenda giudiziaria che coinvolge" il medesimo, "nel rispetto del diritto-dovere di informazione che presiede alla professione giornalistica";

VISTA la memoria difensiva depositata in data 22 gennaio 2015, nonché il verbale dell´audizione tenutasi presso la sede dell´Autorità in data 9 febbraio 2015 in cui il ricorrente ha ribadito, come già dedotto nell´atto di ricorso, la propria estraneità in ordine ai fatti contestati;

RITENUTO che, nel caso di specie, il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento il ricorso, avvenuto per finalità giornalistiche secondo quanto previsto dagli artt. 136 ss. del Codice, nonché dalle disposizioni contenute nel "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica" (allegato A del Codice medesimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998), risulta essere stato effettuato lecitamente, nel rispetto del principio di essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico relativi ad una vicenda giudiziaria non ancora conclusa (il giudizio con rito abbreviato è iniziato nel dicembre 2014); ciò tenuto conto anche della notorietà dell´interessato nell´ambito locale in cui si è verificato il fatto di cronaca descritto;

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l´odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell´archivio on line degli organi di informazione in questione del testo degli articoli pubblicati, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99 comma 1 del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell´interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7 comma 3 lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di  chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondate le richieste avanzate dal ricorrente nei confronti di Edizioni Futura S.r.l. e di Fondazione "Libera Informazione. Osservatorio sull´informazione per la legalità e contro le mafie" stante la liceità del trattamento effettuato dalle resistenti per finalità giornalistiche, avvenuto nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di pubblico ed attuale interesse , tenuto anche conto che gli articoli in questione contengono informazioni corrette,  ed attuali in relazione ad una vicenda processuale ancora in corso  rientrando nel corretto esercizio del diritto di cronaca;

RILEVATO che la copia del ricorso, dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte e della proroga del termine della decisione sono stati inviati, senza alcun riscontro, ad Edizione Futura S.r.l. ,inizialmente, per mezzo di raccomandata a/r ricevuta in data 19 gennaio 2015 e successivamente attraverso  comunicazione di posta elettronica certificata consegnata in data 27 febbraio 2015;

RILEVATO che la resistente, nonostante la formale richiesta di informazioni da parte di quest´Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice, inviata ad Edizioni Futura S.r.l. per mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata consegnata in data 13 febbraio 2015, non ha fornito alcuna risposta entro il termine indicato; rilevato, al riguardo, che con separato procedimento l´Ufficio provvederà a contestare a tale resistente la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia