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Provvedimento del 9 aprile 2015 [4064871]

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[doc. web n. 4064871]

Provvedimento del 9 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 217 del 9 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 gennaio 2015 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Pruiti Ciarello e Andrea Caristi, nei confronti di S.E.S. – Società Editrice del Sud S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "La Gazzetta del Sud", con il quale il ricorrente, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line del predetto quotidiano (consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito) di un articolo, datato 11 luglio 2012, dal titolo "YY" relativo ad una vicenda che ha riguardato il ricorrente "ma che non ha avuto alcun esito giudiziario", l´adozione delle misure tecnicamente idonee ad inibire l´indicizzazione dello stesso tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il danno derivante alla sua reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di una notizia relativa ad una "vicenda territoriale particolarmente circoscritta che non ha suscitato particolare interesse nell´opinione pubblica"; l´interessato ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato l´editore resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 4 marzo e del 2 aprile 2015 con cui il ricorrente ha comunicato che l´editore resistente, con lettera raccomandata  a.r. ricevuta il 10 febbraio 2015, lo ha informato di aver provveduto a rimuovere l´articolo oggetto di ricorso;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la parte resistente aderito alle richieste dell´interessato, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di S.E.S. – Società Editrice del Sud S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di S.E.S. – Società Editrice del Sud S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia