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Provvedimento del 16 aprile 2015 [4065706]

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[doc. web n. 4065706]

Provvedimento del 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 231 del 16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 gennaio 2015 nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con cui XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi, l´indicazione dell´origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché la rettifica e l´integrazione delle informazioni detenute e registrate dalla Cassa; l´interessato ha in particolare lamentato l´ingiustificata richiesta, pervenuta al medesimo dalla Cassa, di regolarizzare la propria posizione inviando la dichiarazione concernente il reddito netto ed il volume d´affari relativo all´anno 2006, dichiarazione che il ricorrente afferma di avere già a suo tempo trasmesso alla resistente mediante raccomandata del 31 luglio 2013 ricevuta dalla medesima il 2 agosto 2013; l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 gennaio 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità il 29 gennaio 2015, nonché la nota del 12 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 marzo 2015 con cui la resistente, nel fornire riscontro alle richieste del ricorrente, ha in particolare rappresentato che la normativa di settore impone ai professionisti iscritti nel relativo albo di comunicare annualmente l´ammontare del reddito professionale e il volume d´affari dichiarato ai fini dell´Iva, precisando che tale "comunicazione (c.d. modello 5) deve essere inviata, entro il 30 settembre dell´anno successivo alla produzione del reddito stesso, anche in caso di reddito negativo e/o assenza di dichiarazione fiscale"; la resistente ha pertanto rilevato che il disagio lamentato dall´interessato derivava dalla circostanza che la dichiarazione relativa all´anno 2006, attualmente "acquisita e registrata sulla posizione personale del professionista", "di fatto è stata tardivamente inviata (…) e tardivamente registrata dalla Cassa", pur non avendo a ciò fatto seguito "alcuna richiesta di sanzione essendo il 2006 il primo anno di iscrizione all´Albo";

VISTA la nota del 1° aprile 2015 con cui il ricorrente, nel lamentare la parzialità del riscontro ottenuto in quanto carente di indicazioni in merito agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali, ha altresì eccepito che la dichiarazione reddituale del 2006, pur essendo stata acquisita dalla Cassa, risulta registrata con la data del 1.06.2013, anziché con quella di effettiva ricezione da parte della resistente, ovvero quella del 2.08.2013, e ne ha pertanto chiesto, in assenza di ragioni idonee a giustificare la rilevata difformità, la rettifica; l´interessato ha infine rappresentato di essere stato sottoposto, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, a procedimento sanzionatorio per il tardivo inoltro della dichiarazione sopra citata, ribadendo la richiesta di liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota del 9 aprile 2015 con cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha integrato il riscontro già fornito, precisando, in particolare, che "la difformità riscontrata dall´avv. XY sulla data di registrazione della dichiarazione obbligatoria annuale relativa all´anno 2006 (…) indicata nella data del 1° giugno 2013, e non del 2 agosto 2013 come dallo stesso riportato nella memoria autorizzata, deriva dalla circostanza che l´avvocato (…) alla richiesta di comunicazione dei dati reddituali relativi a tale anno, prima con nota del 31 maggio 2013 (spedita il 1° giugno 2013 e pervenuta il 4 giugno 2013) (…) ha dichiarato l´assenza di reddito, e poi con nota del 31 luglio 2013 (spedita il 31 luglio 2013 e pervenuta il 2 agosto 2013, da qui la data richiamata dal ricorrente) (…) ha formalizzato tale dichiarazione con il modulo precedentemente a lui inviato dalla Cassa";

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia