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Diritto di accesso - Accesso alle rilevazioni delle presenze sul luogo di lavoro - 4 giugno 2001 [40791]

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 [doc web n. 40791]

Diritto di accesso - Accesso alle rilevazioni delle presenze sul luogo di lavoro - 4 giugno 2001

Sono dati di carattere personale quelli relativi alle ore di servizio prestate in un determinato arco temporale e documentate con cartellino magnetico (fattispecie di adesione alla richiesta da parte di un´azienda ospedaliera)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 10 maggio 2001, presentato dalla sig.a Alfonsa Pizzo nei confronti dell´Azienda Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino" di Messina in relazione al mancato riscontro all´istanza con la quale la ricorrente stessa aveva chiesto di accedere ai propri dati personali, con specifico riferimento alle ore di servizio prestate nel periodo gennaio 1999 - maggio 2000 e "documentate con cartellino magnetico";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 5655 del 15 maggio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata comunicando alla stessa i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 21 maggio 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessata, precisando di aver messo a disposizione i dati richiesti presso la Divisione amministrazione del personale dell´Azienda;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessata;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso e posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 4 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli