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Provvedimento del 16 aprile 2015 [4079444]

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[doc. web n. 4079444]

Provvedimento del 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 223 del 16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 15 gennaio 2015 nei confronti del geom. Salvatore Tomasella con cui XY, in qualità di erede del padre defunto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di quelli riferiti al de cuius e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscere l´origine, le finalità e le modalità del loro trattamento; ciò con riguardo ai dati personali riferiti a se stessa e al de cuius contenuti nella documentazione attinente "ai rapporti professionali intrattenuti", con particolare riferimento alla "relazione tecnica estimativa" circa i beni del de cuius redatta dal professionista su incarico degli eredi e alle fatture dallo stesso emesse per la prestazione professionale eseguita; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 12 marzo 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 gennaio 2015 con cui il titolare del trattamento ha comunicato di avere fornito riscontro all´interessata già in data 15 gennaio 2015 (come risulta dalla ricevuta della raccomandata a/r di cui ha allegato copia), inviando alla stessa "parte della documentazione richiesta" e precisando altresì che altra parte risulta "depositata in originale presso gli uffici pubblici";

VISTE le note del 29 gennaio  e del 21 marzo 2015 con le quali la ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatta del riscontro ottenuto, ha indicato, tra i dati di cui ha chiesto la comunicazione, quelli "afferenti alla direzione dei lavori affidatagli dal de cuius, in occasione della costruzione di un capannone per deposito attrezzi (…) nell´anno 2002"; la ricorrente inoltre, nel precisare di avere ricevuto dalla controparte esclusivamente "copia della fattura di 200 euro", ha chiesto la comunicazione dei dati contenuti "nella fattura di mille euro rilasciata al signor ZH, per la relazione estimativa sui beni di XY, KW e ZH" e, soprattutto, nelle note con cui la stessa ha chiesto  "spiegazioni sulla relazione estimativa" in questione;

VISTA la nota datata 8 aprile 2015 con cui il titolare del trattamento, nel rappresentare all´interessata che gli unici dati che la riguardano sono quelli utilizzati "per la redazione della fattura già inviatale", peraltro , forniti dalla stessa ricorrente "tramite consegna della carta d´identità e del codice fiscale", ha altresì precisato che per quanto riguarda "la fattura emessa nei confronti di suo fratello, questa non riporta alcun dato riferito ad altre persone"; con la medesima nota la parte resistente, in riferimento all´attività professionale svolta in favore del de cuius, ha trasmesso all´interessata "copia in formato elettronico delle ricevute di approvazione dei tre accatastamenti eseguiti in contrada Cicuta, Canicassè e Favarella Bassa", precisando altresì che "nel proprio archivio non vi sono altre pratiche intestate a suo padre";

VISTE le note datate 8 e 9 aprile 2015 con le quali la ricorrente ha ribadito la richiesta di ottenere "la comunicazione in forma intellegibile e su supporto cartaceo dell´insieme degli atti dispositivi che sono stati presupposto e fondamento delle disposizioni riferibili al genitore, dei dati contenuti nei documenti che materialmente contengono la firma/sottoscrizione dello stesso che abbiano avuto contenuto dispositivo/attuativo della sua volontà, relativamente agli accatastamenti effettuati per conto dello stesso"; la ricorrente ha chiesto inoltre la comunicazione dei dati del de cuius relativi al "verbale di sopralluogo e a quanto ad esso connesso del 12/5/06 e del 18/5/2006" ed ha altresì sollecitato una risposta alle sue richieste di "spiegazioni sulla relazione estimativa e sul costo di un incarico affidato (…)";

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle istanze della ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "nel proprio archivio non vi sono altre pratiche intestate al de cuius";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo su questa base determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Salvatore Tomasella nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Salvatore Tomasella, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia