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Informazioni all'interessato - Questionario in contrasto con la L. 675/96 - 21 ottobre 1997 [40855]

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[doc. web n. 40855]

Informazioni all´interessato - Questionario in contrasto con la l. 675/96 - 21 ottobre 1997

La segnalazione del Garante si riferisce ad un questionario apparso su un quotidiano a diffusione nazionale, che contrastava con la legge n. 675/96 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative l´informativa all´interessato e la prestazione del consenso.

Roma, 21 ottobre 1997

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Vista la segnalazione di questa Autorità del 19 giugno 1997;

Vista la richiesta di proroga del termine per la formulazione di deduzioni scritte, presentata dalla Calyx Italia S.r.l. il 1° luglio 1997;

Vista la comunicazione 9 luglio 1997, prot. n. 219, con la quale questa Autorità ha accordato il termine di quindici giorni per la trasmissione di documenti e di eventuali osservazioni da parte della Calyx Italia S.r.l.;

Esaminate le osservazioni presentate dalla Calyx Italia s.r.l. in data 15 luglio 1997;

Rilevato che l´anzidetta società intende modificare senza ritardo il questionario e l´allegata lettera esplicativa in linea con quanto segnalato da questa Autorità, apportando, in particolare, le seguenti correzioni:

a) l´informativa sarà collocata nella prima parte del questionario e riformulata in modo conforme all´art. 10 della legge n. 675/96;

b) nel questionario non saranno più contenute richieste di informazioni personali aventi natura sensibile;

c) verrà previsto un apposito spazio per la manifestazione del consenso da parte degli altri componenti del nucleo familiare al trattamento dei propri dati personali;

Ritenuto che l´interessato deve poter esprimere il consenso "liberamente" (art. 11, comma 3, legge n. 675/96) e che di conseguenza il nuovo questionario deve permettere all´interessato di esprimere un consenso differenziato per ciò che riguarda, da un lato, la partecipazione al concorso e il trattamento dei dati a cura della Calyx e, dall´altro, i distinti trattamenti effettuati dai terzi;
Considerato che:

a) contrariamente a quanto ritenuto dalla Calyx Italia S.r.l. nelle deduzioni per iscritto, le finalità del trattamento sono state indicate in termini generici, inidonei a far comprendere la concreta utilizzazione dei dati "per motivi di marketing ed analisi di mercato" che verrebbe posta in essere anche da parte di terzi;

b) il questionario non conteneva alcuna informazione all´interessato riguardo alle modalità del trattamento, informazione che avrebbe dovuto comprendere una descrizione della logica sulla quale si basa il trattamento e dei principali criteri e metodologie di elaborazione dei dati;

c) è risultata generica l´informativa riguardo ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l´ambito di diffusione dei dati "aziende che producono beni ed offrono servizi in Italia" , non essendo state individuate le categorie di soggetti destinatari della comunicazione riassunte nella formula;

conformemente alle precedenti pronunce di questa Autorità, il consenso manifestato da coloro che hanno sottoscritto il questionario non può legittimare il trattamento ulteriore da parte dei "partners contrattuali" , ai quali i dati sono stati comunicati, poiché il consenso deve essere manifestato in forma specifica, ovvero nei confronti di determinati trattamenti da parte di uno o più titolari individuati nominativamente;

Considerato che, per altro verso, il questionario già inviato reca, sia pure in maniera incompleta, le altre indicazioni previste dall´art. 10 della legge n. 675/96 e, in particolare, i riferimenti relativi:

  1. alla natura facoltativa del conferimento dei dati e alle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, che possono ricavarsi, sia pure con difficoltà, dall´impostazione sistematica del questionario e della lettera esplicativa, nonché da alcune indicazioni contenute nello stesso questionario (come, ad esempio, l´inciso "se non si desidera rispondere a qualche domanda è sufficiente che la ignori" );
  2. ai diritti previsti dall´art 13 della legge n. 675/96, per i quali il riquadro azzurro posto nell´ultima pagina del questionario reca un´indicazione sintetica;
  3. ai dati relativi al titolare del trattamento, individuati nel riquadro poc´anzi citato ("Calyx Italia s.r.l., via M. Gorki 69, 20092 Cinisello Balsamo (MI)" );

Ritenuto che, sulla base di quanto appena considerato e dell´impegno assunto dalla Calyx nei confronti dei sottoscrittori in relazione allo svolgimento del concorso, non si rinviene una lesione dei diritti degli interessati tale da giustificare la totale interruzione del trattamento dei dati e che l´informativa contenuta nel questionario originario può ritenersi sufficientemente chiara per ciò che attiene al trattamento dei dati finalizzati al solo svolgimento del concorso;

Preso atto che la Calyx Italia S.r.l. ha manifestato spontaneamente l´intenzione di non proseguire il trattamento dei dati sensibili e dei dati relativi ai soggetti diversi dai compilatori del questionario;

Ritenuto possibile che la Calyx Italia S.r.l. prosegua il trattamento dei dati non sensibili relativi ai compilatori del questionario, raccolti a partire dall´8 maggio 1997, ai soli fini dello svolgimento del concorso e delle iniziative a questo funzionali, restando peraltro aperta la possibilità di comunicare ulteriormente ai terzi i dati in forma anonima;

Visto l´art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675/96;

PER QUESTI MOTIVI

segnala alla Calyx Italia S.r.l. la necessità di proseguire nei termini sopraindicati il trattamento dei dati personali raccolti dopo l´8 maggio 1997.

IL PRESIDENTE