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Trattamento dei dati personali - Trattamento di dati personali da parte di uffici giudiziari - 27 ottobre 1999 [40887]

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[doc. web n. 40887]

Trattamento dei dati personali - Trattamento di dati personali da parte di uffici giudiziari - 27 ottobre 1999

Il Garante ha precisato che l´applicabilità della legge n. 675 non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare di volta in volta se sussistono altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela.

Roma, 27 ottobre 1999

Consiglio di Stato
Segreteria particolare del Segretario generale
ROMA

Oggetto: legge 31 dicembre 1996, n. 675. Trattamento di dati personali da parte di uffici giudiziari.

Con riferimento alla richiesta di parere in ordine alla legittimità dell´acquisizione da parte del Corpo della Guardia di Finanza di dati su ricorsi giurisdizionali che la riguardano, si rappresenta che il quesito è riconducibile alla problematica della "compatibilità" della legge n. 675 del 1996 con altre normative e dei trattamenti di dati personali effettuati dagli uffici giudiziari.

Al riguardo il Garante ha precisato che l´applicabilità della predetta legge n. 675 non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare di volta in volta se sussistono altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela.

Il Garante ha così individuato varie disposizioni non abrogate dalla legge n. 675, in quanto tendenti ad assicurare la pubblicità di taluni atti e la trasparenza dell´attività della pubblica amministrazione. Tra tali disposizioni posso essere certamente ricomprese, fra le altre, le norme che riguardano la conoscibilità degli esiti, del calendario dei processi e della pubblicità delle udienze, nonché quelle concernenti l´accesso ai registri giudiziari ed all´estrazione di copia di atti giudiziari secondo le disposizioni processuali (si pensi, ad esempio, all´art. 116 del codice di procedura penale, a norma del quale chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti, previa autorizzazione da parte della sola autorità giudiziaria competente).

Non vi è dubbio che anche nel caso in esame debba prevalere l´interesse alla pubblicità degli atti giudiziari, tanto più che si tratta di dati in parte "già in possesso dello stesso Comando", come precisato dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto interessato dalla richiesta, sotto il controllo dell´autorità giudiziaria e nel rispetto delle norme di settore esistenti.

A conferma di questa conclusione, va ricordato che il rilascio di copie di atti giudiziari o la consultazione dei registri relativi ai procedimenti giudiziari integrano certamente un´attività "per ragioni di giustizia" che al momento è soggetta solo ad alcune disposizioni della legge n. 675/1996, (ai sensi dell´art. 4, commi 1, lett. d), e 2, della legge n. 675) in attesa che il decreto delegato previsto dall´art. 1, comma 1, lettera i) della legge n. 676/1996 completi il quadro normativo.

Infatti, fra i trattamenti effettuati dagli uffici giudiziari si possono distinguere quelli per scopi "amministrativi" e quelli svolti "per ragioni di giustizia".

Ai primi si applica la comune disciplina prevista dalla legge n. 675 per i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; i secondi, invece, devono osservare una disciplina "speciale", che al momento consiste nelle disposizioni della legge n. 675 richiamate dal comma 2 del predetto art. 4, nonché da norme collocate in altre leggi che regolano l´attività giudiziaria.

Fra le norme richiamate non è ricompreso l´articolo 27 della legge n. 675 in base al quale il comune trattamento dei dati personali da parte dei soggetti è così disciplinato:

  • il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (art. 27, comma 1) la comunicazione e la diffusione dei dati ad altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sono ammesse quando sono previste da norme di legge o di regolamento o risultino, comunque, necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (in quest´ultimo caso, previa comunicazione al Garante, che può vietarle in caso di violazione della stessa legge n. 675: art. 27, comma 2);
  • la comunicazione e la diffusione dei dati da parte di soggetti pubblici nei confronti di soggetti privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3);
  • il trattamento dei dati "sensibili" (art. 22, comma 1) da parte dei soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità d´interesse pubblico perseguite (art. 22, comma 3).

Da ciò discende che anche sotto questo aspetto appare legittima l´acquisizione dei dati in questione da parte del Corpo della Guardia di finanza (ovvero – se vista a parte subiecti - la comunicazione degli stessi da parte dell´autorità giudiziaria amministrativa) in quanto gli uffici giudiziari, nella comunicazione ad altri soggetti pubblici dei dati in questione, non incontrano i limiti previsti dal descritto articolo 27, comma 2.

Resta fermo il principio generale che presuppone l´esistenza di uno scopo determinato, esplicito e legittimo e la comunicazione di dati non eccedenti rispetto allo scopo medesimo (art. 9, lett. b e d, della legge n. 675).

IL PRESIDENTE