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Compiti del Garante - Predisposizione di norme regolamentari e obbligo di consultazione del Garante - 11 agosto 1998 [41003]

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Compiti del Garante - Predisposizione di norme regolamentari e obbligo di consultazione del Garante - 11 agosto 1998 [41003]

Il Garante ricorda la necessità di attivare la procedura di consultazione prevista all´art. 31, comma 2 della legge n. 675 per gli atti regolamentari e amministrativi suscettibili di incidere sulla materia dei dati personali.

Roma, 11 agosto 1998

On. Ministro delle finanze
Roma


OGGETTO: Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze datato 18 marzo 1998 (G.U. n. 87 del 15 aprile 1998).

Con il decreto indicato in oggetto sono stati approvati i termini e le modalità per l´interscambio fra i Comuni e il sistema informativo dell´Amministrazione finanziaria "dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all´imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l´anno 1996" .

Secondo tale decreto, i Comuni devono trasmettere al Consorzio ANCI/CNC le copie per l´elaborazione meccanografica delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell´imposta comunale sugli immobili (ICI); il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze fornisce i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti nelle dichiarazioni ICI al medesimo Consorzio il quale successivamente, ritrasmette ai Comuni, su supporto magnetico o cartaceo, "i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni" .

L´intero procedimento coinvolge quindi i diversi trattamenti di dati personali.

Com´è noto, l´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro, debbano consultare il garante all´atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla legge stessa.

Il Garante ha già fornito al ministero delle finanze il proprio contributo in relazione a vari decreti per i quali è stato correttamente contattato.

Spiace, quindi, dover rilevare che nel caso di specie tale consultazione non vi è stata, precludendo a questa Autorità di fornire il proprio contributo sull´articolato in questione. Un tempestivo interessamento avrebbe permesso al Garante di formulare alcuni opportuni suggerimenti, soprattutto per ciò che riguarda il rapporto intercorrente fra i vari soggetti interessati dal flusso dei dati.

Il Garante ritiene doveroso far presente che la mancata consultazione determina un vizio del provvedimento emanato che dovrà essere segnalato al Parlamento nel consueto rapporto annuale.

Questa autorità resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, anche con riferimento alle convenzioni che dovranno essere adottate per garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti (art. 3 del decreto).

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
41003
Data
11/08/98

Tipologie

Parere del Garante