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Diritto di accesso - Dati riportati nel cedolino dello stipendio - 3 maggio 2001 [41139]

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 [doc web n. 41139]

Diritto di accesso - Dati riportati nel cedolino dello stipendio - 3 maggio 2001

Non sono emersi profili di illiceità nel trattamento dei dati personali svolti da una banca che, in relazione al pignoramento mobiliare eseguito a carico dell´interessata, hanno previsto l´inserimento della dicitura "somma da staggire" nei cedolini dello stipendio, prevedendone anche la trasmissione via fax alla struttura periferica della banca per il periodo di tempo nel quale si era reso necessario procedere a tale iscrizione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 6 aprile 2001, presentato dalla sig.a Paolina Corallo, nei confronti di Banco di Sicilia S.p.A., in relazione al mancato riscontro all´istanza presentata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 con la quale aveva chiesto al titolare del trattamento di conoscere, con specifico riguardo al trattamento dei dati personali relativi al proprio cedolino dello stipendio ed in riferimento ad un pignoramento mobiliare azionato nei propri confronti:

  • il nominativo del responsabile del trattamento medesimo;
  • la logica e la finalità di tale trattamento con particolare riferimento alla dicitura "somma da staggire" inserita in detti cedolini ed alla consegna degli stessi con modalità che non rispetterebbero la riservatezza dell´interessata e giustificherebbero pertanto l´opposizione alla prosecuzione di tale trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 4523 del 9 aprile 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata comunicando alla stessa i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta, pervenuta via fax a questa Autorità il 17 aprile 2001, con la quale Banco di Sicilia S.p.A. ha riscontrato le richieste dell´interessata, dando conto delle ragioni giuridiche ed organizzative che, in riferimento al pignoramento mobiliare da eseguirsi a carico della ricorrente, hanno giustificato l´inserzione della dicitura "somma da staggire" nel cedolino dello stipendio, nonché la trasmissione via fax (dall´amministrazione centrale di Palermo alla struttura capozona di Ragusa della banca) di tali cedolini per il periodo di tempo nel quale si era reso necessario procedere a tale iscrizione;

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 aprile 2001 con la quale l´interessata ha ribadito le proprie richieste, nonché la replica in data 23 aprile 2001 con cui il titolare del trattamento ha fornito ulteriori elementi di valutazione con particolare riguardo a "misure ed accorgimenti" idonei a garantire la riservatezza dei dati dell´interessata nonostante gli adempimenti aggiuntivi da compiersi in ragione della predetta procedura di pignoramento;

VISTE, in particolare, le osservazioni del titolare del trattamento svolte nelle citate note con le quali è stato precisato che il trattamento di dati in contestazione non avrebbe avuto più luogo a partire dal mese di aprile 2001, in ragione dell´acquisizione da parte della banca "della documentazione comprovante l´intervenuta estinzione della procedura esecutiva presso terzi in precedenza avviata ai danni della ricorrente", nonché per la modificazione della normativa interna in ordine alle procedure di pignoramento in oggetto "scaturita dal processo di ristrutturazione della rete" in corso all´interno della banca;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non sono emersi profili di illiceità dei trattamenti di dati in questione;

RITENUTA la necessità, per i motivi predetti, di non dare ulteriore corso al procedimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste di cui all´art. 13;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÓ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso e posti a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 3 maggio 2001


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli