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Provvedimento del 23 aprile 2015 [4132142]

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[doc. web n. 4132142]

Provvedimento del 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 250 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 21 gennaio 2015 con il quale XY, dipendente di Telecom Italia Information Technology S.r.l., non avendo ottenuto adeguato riscontro alle istanze avanzate ex artt. 7 e 8 d.lgs.  n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale "dal 2009 ad oggi", con particolare riguardo a: a) corsi di formazione effettuati; b) valutazione delle prestazioni "completa di ogni annotazione fatta dai superiori"; c) "attività lavorative effettivamente svolte, quantificabili e tracciabili nell´informatica (in primis in tema di c.d. sicurezza del personale)"; d) "valutazioni espresse in occasione di tutte le promozioni ad inquadramento superiore dall´assunzione sino alla maturazione del livello di quadro"; e) "l´esito complesso dell´Assessment Manageriale (c.d. valutazione del potenziale) del 1989 e le decisioni/valutazioni aziendali assunte in conseguenza di tale valutazione"; f) "la profilatura/pesatura della posizione relativa all´incarico ricevuto nel 1992 di OLRS della Puglia (Responsabile di Organizzazione del Lavoro Relazioni sindacali ed inquadramento)"; g) "tutte le risultanze della propria partecipazione al Progetto "Persone per la trasformazione""; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 febbraio 2015 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare di avere fornito riscontro all´interessato in data 25 marzo e 9 aprile 2014 (di cui ha allegato copia), ha comunicato di avere "provveduto a convocare l´interessato presso la sede legale dell´azienda dove sono conservati gli archivi sociali, il giorno 19 febbraio 2015 alle ore 11.00, al fine di consentire al medesimo la diretta presa visione del fascicolo personale";

VISTA la nota del 4 marzo 2015 con la quale il ricorrente, nel trasmettere copia del verbale di accesso del 19 febbraio 2015, "che contiene anche l´elenco dei documenti ottenuti in copia", ha affermato che il riscontro fornito dalla società resistente è "insoddisfacente" in quanto "l´unico documento a me sottoposto, rientrante fra quelli espressamente chiesti nel periodo dal 2009 ad oggi, è del 2012, denominato "Report individuale" ed è relativo all´esito della mia partecipazione al progetto "Persone per la trasformazione", oltre ad alcuni documenti "risalenti agli anni 90 e ai primi anni 2000, a parziale accoglimento delle richieste di cui alle lett. d) ed e)";

VISTA la nota del 14 aprile 2015 con la quale la società resistente, nel precisare che la stessa, "solo con efficacia 1° maggio 2010 gestisce direttamente, in qualità di datore di lavoro, il contratto in essere con il ricorrente", ha affermato che "nel corso dell´incontro del 19 febbraio 2015 è stato consegnato al richiedente il suo fascicolo personale contenente tutta la documentazione cartacea nella disponibilità dell´Azienda, che in taluni casi l´interessato ha provveduto a fotocopiare"  (e di cui è stato redatto "specifico verbale"); in merito alle eccezioni formulate dall´interessato nella nota del 4 marzo u.s., la resistente ha altresì evidenziato che: a) per quanto riguarda i corsi di formazione effettuati, è  stato messo a disposizione del ricorrente "il riepilogo presente sul sistema aziendale SAP HR in cui risultano tracciati i corsi di formazione ai quali lo stesso ha partecipato in costanza di rapporto con lo scrivente"; b) per quanto attiene alle valutazioni, sebbene le stesse "siano disponibili  sulla piattaforma informatica dedicata accessibile dall´intranet aziendale", è stato comunque messo a disposizione dell´interessato "il report di riepilogo della valutazione delle prestazioni riferite agli anni 2010-2012-2013", rappresentando al tempo stesso che "per l´anno 2011 non è stata effettuata la campagna di valutazione delle prestazioni ed è stato messo in campo il progetto "Persone nella trasformazione" per il quale il ricorrente ha avuto il richiesto riscontro"; c) con riferimento alla richiesta di cui al punto c), del ricorso, la resistente ha affermato che "non è prassi aziendale rendicontare dettagliatamente ed in modo documentato le attività lavorative svolte dai dipendenti (…)", mentre le restanti richieste (d), e) e f)) "sono riferite al periodo antecedente la diretta gestione del rapporto di lavoro da parte della resistente che, per tale arco temporale, non ha evidenze documentali aggiuntive rispetto a quelle contenute nel fascicolo, reso disponibile al ricorrente, ricevuto dalla Human Resource del precedente datore di lavoro";

VISTA la nota del 16 aprile 2015 con la quale la società resistente, ad integrazione della nota precedente, ha trasmesso copia della scheda di valutazione del 2010 dichiarando altresì che "per gli anni 2012 e 2013 il ricorrente non è stato valutato";

RITENUTO che allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "nel corso dell´incontro del 19 febbraio 2015 è stato consegnato al richiedente il suo fascicolo personale contenente tutta la documentazione cartacea nella disponibilità dell´Azienda" e che "per l´anno 2011 non è stata effettuata la campagna di valutazione delle prestazioni ed è stato messo in campo il progetto "Persone nella trasformazione" per il quale il ricorrente ha avuto il richiesto riscontro", mentre "per gli anni 2012 e 2013 il ricorrente non è stato valutato";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia Information Technology S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia