g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 23 aprile 2015 [4132423]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4132423]

Provvedimento del 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 253 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 16 gennaio 2015 nei confronti di Profamily S.p.A. e Crif S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Stanisci, avendo ottenuto dalla prima società un finanziamento a rate in data 7 dicembre 2011 estinto il 9 settembre 2013, ha ribadito la richiesta – già avanzata con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice")– volta a ottenere il blocco e la trasformazione in forma anonima delle informazioni creditizie di tipo negativo comunicate al sistema di informazioni creditizie (SIC) gestito da Crif S.p.A; rilevato che il ricorrente ha ritenuto illecita la comunicazione effettuata dalla società resistente al citato SIC in quanto non  preceduta dal preavviso di imminente registrazione presso tali sistemi  previsto dall´art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); inoltre, il ricorrente ha sostenuto che le informazioni creditizie di tipo negativo in questione dovrebbero essere cancellate sia da Profamily S.p.A. che da Crif S.p.A. posto che, essendo nel caso di specie il numero delle rate pagate in ritardo pari a due e non tre (come invece erroneamente censito da Crif S.p.A.), sarebbe già decorso il termine di conservazione di 12 mesi dalla regolarizzazione della posizione (avvenuta il 9 settembre 2013) previsto dal citato Codice di deontologia e buona condotta in caso di ritardi non superiori a due rate; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il  procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 marzo 2015 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota datata 27 gennaio 2015 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che successivamente alla richiesta del ricorrente ha sospeso la visibilità dei dati attivando un procedimento di verifica con Profamily S.p.A. all´esito del quale la società ha confermato la correttezza dei dati ed ha precisato di aver provveduto a fornire il preavviso in questione; successivamente, Crif S.p.A., a seguito della ricezione del ricorso proposto dal ricorrente, ha inviato una nuova richiesta di verifica a Profamily S.p.A. la quale ha confermato che il ricorrente avrebbe pagato in ritardo tutte le rate del finanziamento; infine, Crif S.p.A. ha dichiarato che "per mere ragioni cautelative del ricorrente ed in attesa dell´esito dell´odierno ricorso ha comunque sospeso la visibilità dei dati contestati";

VISTA la nota datata 29 gennaio 2015 con la quale Profamily S.p.A. ha ribadito la liceità della comunicazione al SIC di Crif S.p.A. dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti; la resistente ha infatti sostenuto che le rate che hanno dato luogo all´iscrizione sono senz´altro almeno tre (con scadenza 6 aprile 2013, 6 maggio 2013 e 6 giugno 2013) pagate il giorno 9 settembre 2013; inoltre, come risulta dalla documentazione prodotta (estratto conto, serie storica delle insolvenze con il numero delle rate arretrate e lista situazione pagamenti con il computo dei giorni di ritardo accumulati per singola rata), il ricorrente nel corso del finanziamento avrebbe presentato una situazione debitoria superiore alle due rate protratte per diversi mesi che hanno fatto maturare interessi di mora per euro 50,59 attualmente ancora dovuti; in relazione al preavviso ex art. 4 comma 7 del citato Codice di deontologia e buona condotta, Profamily S.p.A. ha sostenuto che tale avvertenza oltre che nell´informativa sul trattamento dei dati personali era inclusa nei numerosi solleciti inviati al ricorrente corredati dai bollettini di pagamento, utilizzati peraltro dallo stesso ricorrente per pagare, sia pure costantemente in ritardo, le rate del prestito finalizzato;

VISTA la memoria di replica del 2 febbraio 2015 con la quale il ricorrente ha allegato i bollettini di pagamento delle rate con scadenza 6 aprile 2013 e 6 maggio 2013 onorate prima della scadenza (rispettivamente il 2 aprile 2013 e il 2 maggio 2013) precisando che l´unica rata pagata in ritardo sarebbe quella con scadenza 6 giugno 2013; inoltre il ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto i solleciti contenenti il preavviso relativo  all´art. 4 comma 7 del citato Codice deontologico  di cui la resistente non avrebbe fornito prova di ricezione, solleciti che, peraltro, riporterebbero un indirizzo incompleto (Via O.P. Orlando) perché mancante del numero civico; il ricorrente dopo un primo periodo in cui il pagamento delle rate era avvenuto tramite R.i.d. automatico sul conto corrente ha successivamente provveduto, stante la chiusura dello stesso, al pagamento di tutte le rate residue unicamente attraverso i bollettini postali contenuti nel carnet ricevuto( previa sua richiesta ) presso il proprio indirizzo esatto (Via O.P. Orlando 20 – Ostuni) e non attraverso i bollettini allegati ai citati solleciti contenenti il preavviso di segnalazione (come invece sostenuto da Profamily S.p.A.);

VISTA la nota del 3 febbraio 2015 con la quale Profamily S.p.A. ha sostenuto che i bollettini di pagamento prodotti dal ricorrente sono relativi a pagamenti imputati a insoluti precedenti, dato che la resistente per legge imputa i pagamenti al debito scaduto più vecchio (il pagamento del 2 aprile 2013 è stato imputato alla 13° rata scaduta il 6 gennaio 2013, mentre il pagamento del 2 maggio 2013 è stato imputato alla 14° rata scaduta il 6 febbraio 2013); inoltre, la stessa documentazione prodotta dalla società proverebbe che ritardi superiori alle tre rate si sarebbero accumulati a partire da settembre 2012;

VISTA la nota datata 31 marzo 2015 con la quale il ricorrente ha ribadito la illiceità dei dati relativi ai ritardi comunicati da Profamily S.p.A. al SIC gestito da  Crif S.p.A.;

RILEVATO che in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni di tipo negativo riferite al ricorrente comunicate da Profamily S.p.A. al SIC gestito da Crif S.p.A., allo stato della documentazione in atti, non risulta comprovato che al ricorrente sia stato fornito il preavviso di cui all´art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. risulta essere stata effettuata in modo illecito; ciò, in quanto nel corso nel procedimento la società resistente ha allegato una serie di solleciti di pagamenti contenenti il preavviso che però recano un indirizzo incompleto perché privi del numero civico necessario per la consegna (peraltro disposta per posta ordinaria), solleciti che il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto; inoltre, l´interessato, nel corso del procedimento ha provato, attraverso idonea documentazione, che il pagamento delle rate che hanno dato origine alla contestata comunicazione alla Crif S.p.A. delle informazioni creditizie in questione è avvenuta attraverso i bollettini postali completi del numero civico ricevuti in unico carnet dietro propria richiesta all´indirizzo esatto e non attraverso i bollettini postali allegati ai solleciti contenenti il preavviso, privi del numero civico, che il ricorrente non ha mai ricevuto;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Profamily S.p.A. e a Crif S.p.A. di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo relative al finanziamento in questione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Profamily S.p.A. e Crif S.p.A.,nella misura di euro 150 ciascuna, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato idoneo riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Profamily S.p.A. e Crif S.p.A. di cancellare le informazioni creditizie di tipo negative relative al finanziamento in questione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti a carico di Profamily S.p.A. e Crif S.p.A., nella misura di 150 euro ciascuna, le quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere a Profamily S.p.A. e Crif S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia