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Provvedimento del 23 aprile 2015 [4132739]

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[doc. web n. 4132739]

Provvedimento del 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 255 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 16 gennaio 2015 nei confronti di Ubi Banca S.c.p.a., con cui XY, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), rappresentato e difeso dall´avv. Maria Vittoria Falzea, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nel contratto di conto corrente n.**** con annessa apertura di credito, in eventuali contratti o convenzioni successive, nonché negli estratti conto trimestrali "con evidenza di tutti gli addebiti e competenze applicate dall´inizio del rapporto a tutt´oggi o chiusura dello stesso";  rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice,  la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 gennaio 2015, con cui UBI Banca S.c.p.a. ha dichiarato che le richieste avanzate dal ricorrente riguardano un contratto di conto corrente radicato presso Ubi Banca Carime S.c.p.a., soggetto giuridico autonomo, ancorché appartenente al Gruppo della UBI Banca, al quale il ricorso in oggetto è stato inoltrato per competenza;

VISTA la nota datata 30 gennaio 2015 con cui Ubi Banca Carime S.c.p.a.,  nell´eccepire che le richieste avanzate dal ricorrente sono state riscontrate ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993), ha rappresentato di aver già  comunicato allo stesso, con raccomandata del 16.06.2014, che la documentazione richiesta era disponibile presso l´Agenzia Centrale di (…) e sarebbe stata consegnata previo pagamento delle spese di riproduzione; rilevato che, secondo l´istituto di credito, il ricorrente, dopo essersi recato presso l´agenzia in questione per il ritiro della documentazione "non ha ritenuto di dover pagare le spese, motivo per il quale non è stata consegnata la documentazione" richiesta; la resistente, con successiva nota del 28 novembre 2014 trasmessa all´interessato a seguito dell´esercizio del diritto di accesso ai dati personali dal medesimo proposto, ha ulteriormente confermato il contenuto della nota di cui sopra, ritenendo con ciò di aver integralmente corrisposto anche alle richieste avanzate con l´interpello preventivo;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del  Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10 comma 4 del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO peraltro, che dalle note allegate dalle parti nel corso del procedimento, risulta che i dati richiesti sarebbero disponibili presso l´agenzia indicata dalla banca resistente, il rilascio dei quali risulterebbe tuttavia subordinato alla corresponsione delle spese di riproduzione;

RILEVATO che nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessato chiesto, tramite l´interpello preventivo, la comunicazione di dati personali contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito ad altri fini, dal Testo Unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1993) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Ubi Banca Carime S.c.p.a. di comunicare al ricorrente, secondo le modalità indicate dall´art. 10 del Codice e previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi, i dati personali contenuti nei documenti indicati da quest´ultimo nell´interpello preventivo e nell´atto di ricorso, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ubi Banca Carime S.c.p.a., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina all´istituto di credito resistente di comunicare al ricorrente i dati personali contenuti nei documenti indicati da quest´ultimo nell´interpello preventivo e nell´atto di ricorso, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Ubi Banca Carime S.c.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere a Ubi Banca Carime S.c.p.a., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia