g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 28 maggio 2015 [4135600]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4135600]

Provvedimento del 28 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 329 del 28 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 26 febbraio 2015, nei confronti di Eni S.p.A. con cui XY, ribadendo l´ istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha contestato la ricezione di comunicazioni promozionali da parte della predetta società sul proprio numero di utenza mobile, e si è opposto all´ulteriore trattamento dei dati per fini commerciali; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del  Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 23 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 marzo 2015 con cui la resistente, dopo aver svolto le verifiche del caso presso i propri partner, ha sostenuto che il ricorrente avrebbe espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing in data 3 settembre 2013 alle ore 10.19 attraverso l´indirizzo IP 81.88.242.77 in sede di iscrizione al concorso on line "Vinci un viaggio da sogno" promosso dalla società Adsalsa Publicidad S.L. "(che in RTI con C4B S.r.l., fornisce ad eni (…) servizi di approvvigionamento di liste di numeri telefonici fissi e mobili per attività di teleselling outbound e telemarketing)" la quale avrebbe comunicato i dati personali conferiti dal ricorrente (nominativo e numero di utenza mobile in questione) a C4B S.r.l. per la realizzazione di una campagna di telemarketing; inoltre, la resistente ha accertato che il ricorrente sarebbe stato contattato in data 5 febbraio 2015 dal partner commerciale 4U Italia S.r.l. sull´utenza cellulare in questione; rilevato che la resistente ha confermato di aver preso atto dell´opposizione del ricorrente al trattamento dei propri dati per finalità di marketing "dando altresì disposizioni ai partner eni di non effettuare contatti per finalità di promozione"; infine, la resistente ha dichiarato che l´istanza ex art. 7 sarebbe stata inoltrata dal ricorrente ad un numero di fax di Eni "che non è dedicato in maniera precipua alla ricezione di segnalazioni in materia di privacy" e che, "per tale motivo la segnalazione non è tempestivamente pervenuta alla conoscenza del titolare del trattamento dei dati, né della (…) struttura legale"; 

VISTA la nota del 16 marzo 2015 con la quale il ricorrente ha fatto presente che "Eni spa fornisce esplicitamente sul proprio sito il numero di fax della sede legale di Roma che è indicata a tutti gli effetti";

VISTA la nota del 13 aprile 2015 con cui il ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto nella stessa data del 13 aprile ore 18.21 sul proprio numero cellulare una telefonata promozionale relativa ad "un offerta di luce a 60 centesimi al kw", segno, a parere del ricorrente, che la resistente non avrebbe ancora dato corso all´opposizione del trattamento per fini commerciali;

VISTA la nota datata 8 maggio 2015 con cui la resistente ha dichiarato che, all´esito dell´istruttoria svolta dalle funzioni interne competenti, risulta che il ricorrente è stato contattato in data 13 aprile 2015 dal teleseller "Gas&Power" "attraverso il subteleseller "Fourg s.r.l.", per conto di altra committente e, quindi, non nell´ambito di una commessa riferibile ad eni spa";

VISTA la nota dell´8 maggio 2015 con la quale il ricorrente ha contestato quanto dichiarato da controparte insistendo per la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo la resistente fornito sia pure nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia