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Provvedimento del 4 giugno 2015 [4172122]

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[doc. web n. 4172122]

Provvedimento del 4 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 335 del 4 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito Codice), e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTO il reclamo pervenuto in data 12 gennaio 2015 con il quale XY, in relazione al rinvenimento su Google, digitando il proprio nome e cognome, di numerosi link a siti internet contenenti articoli pubblicati tra il 2013 ed il 2014 sulle testate "YY", "XX", "ZZ", ha eccepito il contenuto "fortemente diffamatorio" delle notizie in essi riportate e, pertanto, ha chiesto la cancellazione dei seguenti url:

http://www....;
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http://...;
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CONSIDERATO, quindi, che il reclamante ha rappresentato la propria aspirazione affinché in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca, non restino associate al proprio nominativo le notizie oggetto di articoli;

VISTO, in particolare, che in alcuni degli articoli contestati, relativi ad un´inchiesta giudiziaria sul rapporto tra ‘ndrangheta e uomini dello Stato, vengono pubblicati stralci di intercettazioni ambientali in cui il reclamante, imprenditore noto a livello locale, viene menzionato da alcuni soggetti coinvolti nelle indagini, come possibile persona appartenente alla massoneria mentre in altri viene descritto come un "imprenditore influente, in grado di attivare meccanismi clientelari e che deve la sua autorevolezza ed influenza a legami di parentela a dir poco scomode" (legami di parentela con esponenti del clan ZK, rapporti con la massoneria e con politici in ambito locale, con particolare riferimento al legame con il sindaco di JJ, KW);

VISTO che il reclamante si dichiara estraneo alla vicenda oggetto di indagine ed ha presentato apposita denuncia querela per diffamazione innanzi all´Autorità giudiziaria ordinaria;

VISTE le istanze di rimozione dei link in questione avanzate dal reclamante nei confronti di Google;

VISTO il diniego opposto da Google alle citate richieste, senza addurre motivazioni di merito ma rimettendo a questa Autorità le determinazioni del caso in questione;

VISTA la nota del 5 marzo 2015 con la quale l´Ufficio ha avviato il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241 del 1990;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c- 131/12 (c.d. sentenza Costeja)  che ha riconosciuto il diritto dell´interessato a rivolgersi al gestore del motore di ricerca per richiedere la deindicizzazione dei risultati ottenuti inserendo come chiave di ricerca il  nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto di richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti […] ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

RILEVATO che negli articoli in questione l´interessato non risulta sottoposto ad indagine, né ad esso sono imputati comportamenti illeciti;

RILEVATO, tuttavia, che le notizie di cui al reclamo riguardano comunque un´importante indagine giudiziaria ancora in corso che ha avuto ampio rilievo in ambito nazionale e che, nel caso di specie, le medesime, pubblicate in un arco temporale compreso tra il 2013 e il 2014, risultano essere recenti e di pubblico interesse;

RITENUTO, pertanto, di non poter accogliere nel caso di specie la richiesta  manifestata dal segnalante di rimozione dai risultati del motore di ricerca, a partire dal suo nome e cognome, degli url dal medesimo indicate nel citato reclamo;

VISTI gli articoli 154, comma 1, lett. b), 141, comma 1, lett. a), 142 e 143 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

non accoglie la richiesta avanzata dal reclamante.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia