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Provvedimento del 21 maggio 2015 [4173926]

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[doc. web n. 4173926]

Provvedimento del 21 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 309 del 21 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 febbraio 2015 da XY nei confronti di Sviluppo Massivo S.a.s. in qualità di editore del quotidiano online "Barlettaviva.it", con il quale il ricorrente, nel ribadire le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito - di un articolo, datato 18 dicembre 2014, dal titolo "XX", di conoscere l´origine, le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano, di ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché di cancellare i predetti dati "dagli archivi cartacei e/o informatici della stessa società odierna resistente anche ordinando, ove occorra l´eliminazione dalle pagine del (…) sito (…) dei link che rimandano verso i contenuti che riguardano" l´interessato o, in alternativa, di rettificare l´articolo giornalistico oggetto di ricorso "in modo da eliminare il nome del (…) ricorrente"; quest´ultimo ha, in particolare, contestato la violazione da parte dell´editore delle norme poste a tutela del segreto istruttorio, trattandosi di vicenda per la quale erano ancora in corso le indagini preliminari, rilevando come la pubblicazione della notizia sia altresì "gravemente lesiva del diritto alla riservatezza, della dignità personale e del decoro professionale" del medesimo; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato l´editore resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 3 marzo 2015 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha rilevato, con riguardo all´istanza diretta a conoscere l´origine dei dati, che si tratta di informazione coperta da segreto professionale, in ordine alla quale ha pertanto invocato l´applicabilità dell´articolo 138 del Codice; la resistente ha inoltre dichiarato di non conservare in alcun modo i dati riferiti al ricorrente né attraverso archivi cartacei, né telematici e di non poter pertanto cancellare dati relativi al ricorrente "perché nulla è presente", precisando altresì di aver provveduto, a seguito di richiesta di rettifica inoltrata dall´interessato in data 18 dicembre 2014, "ad eliminare il nome del professionista" dall´articolo ed eccependo pertanto la pretestuosità del successivo ricorso proposto dal medesimo;

VISTA la nota del 21 aprile 2015 con cui il ricorrente, nel contestare le modalità scandalistiche con cui nel predetto articolo risulta elaborata la notizia, nonché il discredito che quest´ultima getta sulla sua figura professionale, ha rilevato che la rettifica richiesta è stata effettuata solo dopo la presentazione del ricorso, insistendo pertanto per l´accoglimento di quest´ultimo;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001); rilevato che il trattamento di dati contenuti nell´articolo non risulta di per sé illecito essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alle vicende narrate, peraltro verificatesi in epoca molto recente; rilevato altresì che la valutazione di competenza dell´Autorità riguarda profili connessi con il rispetto del principio di essenzialità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati, senza tuttavia estendersi a profili riguardanti la fondatezza degli addebiti contestati, valutazione che compete all´autorità giudiziaria ordinaria preposta allo svolgimento delle indagini e del successivo, eventuale, processo o a quella cui dovesse eventualmente rivolgersi il soggetto che si ritenga diffamato da quanto riportato negli articoli pubblicati a mezzo stampa;  rilevato infine che il titolare del trattamento ha comunque provveduto a cancellare dall´articolo in questione il nominativo del ricorrente che pertanto non risulta più identificabile all´interno dello stesso;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente nel  corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Sviluppo Massivo S.a.s. nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Sviluppo Massivo S.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia