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Provvedimento del 7 maggio 2015 [4173965]

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[doc. web n. 4173965]

Provvedimento del 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 284 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 28 gennaio 2015 nei confronti di Italiana Editrice S.p.A. (già Editrice La Stampa S.p.A.) in qualità di editore del quotidiano "La Stampa", con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Sole Montagna e Marco Scialdone, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di un articolo del 10 dicembre 2007 (dal titolo "XX") contenente dati personali che lo riguardano, ha chiesto la rimozione e/o l´oscuramento/anonimizzazione di tali dati, nonché l´adozione di misure idonee ad inibire la reperibilità dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano coinvolto; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il nocumento derivante alla propria reputazione dall´attuale indicizzazione dell´articolo che rende ancora attuali fatti accaduti diversi anni fa ed in relazione ai quali il ricorrente non ha avuto alcun coinvolgimento penale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 13 febbraio 2015 con cui la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Sarah Vercellone, ha sostenuto che l´articolo riporta la notizia, peraltro "in un breve inciso privo di qualsiasi rilevanza", delle indagini avviate anche nei confronti del ricorrente in relazione ad un episodio di concussione risalente al 2004 in cui lo stesso era Direttore generale dell´Azienda Ospedaliera Complesso San Giovanni di Roma; atteso quindi che, a parere della resistente, l´articolo è stato redatto nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e contiene notizie vere e "di indiscutibile interesse pubblico", anticipate da un lancio dell´agenzia Ansa e riprese all´epoca da tutti i mass media; rilevato, pertanto, che la resistente non intende provvedere alla rimozione ovvero all´oscuramento/anonimizzazione dei dati personali contenuti nell´articolo in questione "atteso che tale misura si risolverebbe in un atto di (…) alterazione a posteriori di quanto storicamente allora pubblicato, oggi conservato –per ragioni anche storico-archivistiche e documentazione –nell´archivio on-line de La Stampa"; rilevato che la resistente, "senza nulla riconoscere nel merito delle pretese avversarie", ha provveduto alla deindicizzazione dell´articolo che non è più attualmente accessibile tramite i comuni motori di ricerca né digitando il nome e cognome del ricorrente né digitando il titolo dell´articolo in questione (come risulta dalle schermate di Google allegate alla memoria);

VISTA la nota del 30 marzo 2015 con la quale il ricorrente ha sostenuto di ritenersi pienamente soddisfatto del riscontro della controparte ed ha chiesto che venga dichiarata, per effetto dell´intervenuta deindicizzazione dell´articolo oggetto di ricorso, la cessazione della materia del contendere in ordine alle proprie richieste;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento provveduto a deindicizzare e quindi a rendere inaccessibile l´articolo in questione tramite i comuni motori di ricerca, misura che il ricorrente ha ritenuto pienamente satisfattiva delle proprie pretese chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia