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Provvedimento del 7 maggio 2015 [4174277]

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[doc. web n. 4174277]

Provvedimento del 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 287 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 febbraio 2015 da XY, in proprio e nella qualità di esercente la potestà nei confronti della figlia minore, rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe La Rosa, nei confronti di Davide Maggio Communications, con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on line del sito www.davidemaggio.it (consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito medesimo) di un articolo del 26 ottobre 2010 dal titolo "XX", contenente dati personali che riguardano se stessa e la propria figlia minore, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha sostanzialmente chiesto la cancellazione di tutti i dati in questione, ivi comprese le immagini fotografiche, in ragione della "futilità e non attualità" delle informazioni ivi contenute  e della minore età della figlia; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 1° aprile 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 febbraio 2015 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare di non avere mai ricevuto l´interpello preventivo, ha affermato che, pur "non riconoscendo in alcun modo l´illegittimità del trattamento operato", ha provveduto ad accogliere integralmente la richiesta di cancellazione dei dati, rimuovendo dal proprio sito i contenuti indicati nel ricorso;

VISTE le note del 1° e del 30 aprile 2015 con le quali la ricorrente ha preso atto dell´avvenuta rimozione dal web delle informazioni contestate ed ha dichiarato di voler rinunciare alle spese del procedimento;

RITENUTO che, alla luce delle risultanze istruttorie, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

RITENUTO di dover compensare tra le parti le spese del procedimento, avendo la ricorrente espressamente rinunciato alla liquidazione in proprio favore delle stesse;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia