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Procedimento relativo ai ricorsi - Identità di oggetto fra istanza al titolare e ricorso al Garante - 3 ottobre 2001 [41886]

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  [doc. web n. 41886]

Procedimento relativo ai ricorsi - Identità di oggetto fra istanza al titolare e ricorso al Garante - 3 ottobre 2001

Il ricorrente non può proporre per la prima volta in sede di ricorso al Garante la richiesta volta ad ottenere l´inserimento di una "precisazione" in relazione ai dati personali oggetto di trattamento, senza un diretto collegamento con le richieste contenute nell´istanza preventivamente rivolta al titolare.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. ZY nei confronti dell´Azienda sanitaria ospedaliera "CTO/CRF/Maria Adelaide" di Torino, in relazione al mancato riscontro alle richieste con le quali aveva chiesto di accedere ai propri dati personali (con particolare riferimento a quelli contenuti nella cartella clinica relativa alla visita effettuata in data 13/12/2000), nonché di ottenere la rettifica di alcuni dati anagrafici riportati in modo inesatto;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 10503 del 7 settembre 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta anticipata via fax il 12 settembre 2001 con la quale l´Azienda sanitaria ospedaliera CTO/CRF/Maria Adelaide di Torino, direzione sanitaria di presidio, ha riscontrato le richieste precisando:

  • di avere già inviato all´interessato "copia integrale di tutta la documentazione" che lo riguarda reperita presso l´archivio di medicina del lavoro;
  • di avere corretto l´errore anagrafico segnalato dall´interessato;

VISTA la nota di replica del ricorrente in data 21 settembre 2001 con la quale lo stesso, nel prendere atto dei riscontri ricevuti, ha però richiesto:

  • copia autentica dei documenti già consegnati dal titolare del trattamento;
  • di ricevere copia della documentazione del "colloquio psicologico clinico effettuato con la dott.ssa Loredana Gallo", nonché delucidazioni su alcuni tipi di dati e documenti clinici non consegnati cui farebbe riferimento la "pagina n. 15" della documentazione prodotta dall´Azienda ospedaliera;
  • di ottenere l´inserimento di una precisazione in ordine alla propria mancata presenza ad una visita medica che avrebbe dovuto svolgersi in data 15 marzo 2001;

RILEVATO che la richiesta di "precisazione" dei dati (peraltro formulata in modo generico) deve essere dichiarata inammissibile non essendo stata formulata al riguardo, nell´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, alcuna esplicita richiesta in relazione alle posizioni giuridiche tutelate dal medesimo articolo, in riferimento a dati o complessi di dati personali chiaramente individuati;

PRECISATO che la consegna di copia di atti e documenti costituisce idonea modalità di riscontro alle istanze di accesso presentate dall´interessato e che sulla base della legge n. 675 non è possibile pretendere la consegna di "copie autenticate" di atti o documenti;

RITENUTA la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento in riferimento alle altre richieste del ricorrente, disponendo peraltro che il titolare del trattamento, attesa la sinteticità del riscontro fornito, confermi l´avvenuta consegna all´interessato di tutti i dati personali del richiedente, con particolare riguardo al citato colloquio psicologico clinico con la dott.ssa Gallo ed agli altri dati cui fa riferimento la predetta pagina n. 15 della documentazione già messa a disposizione del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti, considerata la genericità delle istanze rivolte dall´interessato al titolare del trattamento, formulate richiamando una pluralità di normative e in particolare quella sull´accesso ai documenti amministrativi, ingenerando così possibili equivoci sul tipo di riscontro da effettuare;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE DICHIARA:

a) ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste dell´interessato di ottenere la correzione dei propri dati anagrafici e di avere accesso ai propri dati personali, disponendo che l´Azienda sanitaria ospedaliera "CTO/CRF/Maria Adelaide" di Torino confermi all´interessato e a questa Autorità, entro il 31 ottobre 2001, l´avvenuta consegna di tutti i dati del ricorrente, con specifico riguardo al colloquio clinico con la dott.ssa Gallo ed ai dati di cui alla pagina n. 15 della documentazione già messa a disposizione dall´Azienda ospedaliera;

b) inammissibile il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in riferimento alla richiesta di "precisazione " dei dati;

c) compensate le spese fra le parti.

Roma, 3 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
41886
Data
03/10/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)