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Diritto di accesso - Accesso a dati sensibili raccolti da A.s.l. in occasione di visite specialistiche - 4 luglio 2001 [42002]

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 [doc web n. 42002]

Diritto di accesso - Accesso a dati sensibili raccolti da A.s.l. in occasione di visite specialistiche - 4 luglio 2001

Costituiscono dati di carattere personale le informazioni relative all´esito delle visite e dei prelievi effettuati dall´interessato in occasione di visite specialistiche (fattispecie in cui un´azienda sanitaria ha aderito alla richiesta di accesso consegnando copia della documentazione relativa ad esami, visite e prenotazioni effettuate).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra XY nei confronti della Azienda unità sanitaria locale n. 20 di Verona;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non aver avuto riscontro ad alcune richieste di accesso ai propri dati personali detenuti dalla Azienda unità sanitaria locale n. 20 di Verona.

In particolare la ricorrente afferma di aver presentato in più occasioni richieste di accesso ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 , per ottenere i propri dati personali contenuti nella documentazione relativa a "visite, prelievi, trascrizione e prenotazione degli stessi" per alcune visite specialistiche effettuate presso la struttura sanitaria.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente fa presente che il direttore sanitario dell´Azienda, dopo aver opposto il proprio rifiuto all´accesso ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 , ha proposto all´interessata "di compilare un modulo di accesso ai dati inbase alla legge n. 241 del 1990".

A seguito dell´invito di questa Autorità a fornire un riscontro, l´Azienda ha inviato all´interessata la documentazione relativa a "strisciata di anagrafe sanitaria, referto in data 22/10/97, strisciata dati di prenotazione prestazioni ginecologiche giugno – ottobre 1997 e fotocopia delle pagine del registro ambulatoriale relative ai giorni 13/8, 10/9 e 15/10/1997".

In una memoria la ricorrente ha replicato che i documenti inviati sarebbero a suo avviso incompleti; in particolare sarebbe stata inviata copia del registro ambulatoriale nella quale sono riportati unicamente i dati anagrafici, il numero della tessera sanitaria e i codici concernenti i ticket da pagare, ma non anche i dati sensibili concernenti l´esito della visita e dei prelievi che dovrebbero essere parimenti in possesso dell´Azienda.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, (decisioni del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61/69 nonché dell´ 11 gennaio 2001 , pubblicata sul sito del Garante www.garanteprivacy.it) non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990. L´esercizio del diritto di accesso ai dati personali determina a carico del titolare o del responsabile del trattamento l´obbligo di confermare l´esistenza o meno delle informazioni relative all´interessato e di comunicarle a quest´ultimo senza ritardo in forma intelligibile, estrapolandole, ove necessario, da archivi, banche dati, atti o documenti che le contengano. Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite l´esibizione e/o la consegna in copia della documentazione.

Nel caso di specie, l´Azienda ha aderito sostanzialmente alle richieste dell´interessata consegnando copia della documentazione relativa a esami, visite e prenotazioni effettuate presso la struttura sanitaria. La trasmissione della documentazione in cui sono riportati i dati personali dell´interessata rappresenta quindi, come detto, una delle corrette modalità di adempimento delle richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 .

Alla luce di quanto sopra evidenziato va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Attesa la sinteticità del riscontro fornito va comunque disposto che l´Azienda confermi nuovamente, in relazione a quanto attestato nella nota del 7 giugno 2001, n. 892, l´avvenuta consegna all´interessata di tutti i riscontri diagnostici effettuati con particolare riferimento ai dati relativi all´esito delle visite e dei prelievi effettuati dalla ricorrente in occasione delle visite specialistiche citate in premessa.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dispone che l´Azienda unità sanitaria locale n. 20 di Verona, Distretto sanitario 2, confermi all´interessata e a questa Autorità, entro il 12 settembre 2001, l´avvenuta comunicazione alla ricorrente di tutti i dati personali della stessa con specifico riferimento all´esito delle visite e dei prelievi comunque effettuati nel periodo di tempo indicato in motivazione.

Roma, 4 luglio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli