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Diritto di accesso - Dati personali di un calciatore detenuti dalla F.I.G.C. - 28 novembre 2001 [42010]

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 [doc web n. 42010]

Diritto di accesso - Dati personali di un calciatore detenuti dalla F.I.G.C. - 28 novembre 2001

Un calciatore ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano detenuti dalla F.I.G.C., nonché di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Marcello Clementi

nei confronti di

Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.);

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, "giocatore di calcio a livello dilettantistico", lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 con raccomandata a.r. del 24 agosto 2001, intesa ad ottenere dalla Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) la conferma dell´esistenza di tutti i dati che lo riguardano, la loro comunicazione, l´indicazione della loro origine, delle finalità, delle modalità e del responsabile del trattamento, nonché ad acquisire copia di una "variazione di tesseramento" effettuata presso la società sportiva "Salus et Virtus" di Turate e poi inoltrata alla Federazione.

Il ricorrente ha chiesto all´Autorità di poter ottenere dal citato titolare del trattamento la comunicazione di tutte le predette informazioni e di porre a carico della Federazione le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 31 ottobre 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) ha risposto:

  • inviando copia, in data 5 novembre 2001, di una nota trasmessa dal segretario generale della Federazione al Comitato regionale Lombardia della Federazione medesima, con la quale si è autorizzato il Comitato "a produrre al tesserato copia del documento richiesto";
  • facendo inoltre pervenire una ulteriore nota, datata parimenti 5 novembre 2001 e a firma del presidente della Lega nazionale dilettanti della Federazione - Comitato regionale Lombardia, con la quale si è trasmessa al ricorrente copia della "variazione di tesseramento", nonché il nominativo del dipendente responsabile del servizio tesseramenti, in servizio presso il Comitato.

Con nota anticipata via fax il 9 novembre 2001, l´interessato ha confermato di aver ricevuto copia della predetta "variazione" e l´indicazione del responsabile del trattamento dati, ma di non avere ottenuto la comunicazione di tutti i dati che lo riguardano con la specificazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del trattamento.

Con ulteriore nota datata 20 novembre 2001, il Presidente della Lega nazionale dilettanti della Federazione -Comitato regionale Lombardia ha però comunicato al ricorrente altri dati relativi ad una "lista di trasferimento", ad una "richiesta di trasferimento" e ad una scheda personale ("storico"), ritenendo di aver reso così possibile conoscere tutti i dati che interessano il ricorrente medesimo, salva diversa indicazione di quest´ultimo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998 va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste alle quali è stato dato riscontro con l´indicazione della persona "responsabile del servizio tesseramenti" e con la comunicazione dei dati personali contenuti nel documento denominato "Richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. o aggiornamento posizione di tesseramento" (sebbene questi ultimi dati siano stati richiesti non con una formale richiesta di accesso ai dati, ma con una più generale richiesta di ottenere copia del documento).

Il ricorso deve invece essere accolto in riferimento alle restanti richieste formulate dal ricorrente (richiesta di comunicazione di tutti i dati relativi al ricorrente detenuti dalla Federazione italiana giuoco calcio con indicazione della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento).

Rispetto a queste restanti richieste la Federazione ha fornito ulteriori elementi di riscontro con la nota del 20 novembre 2001.

Si tratta tuttavia di un riscontro parziale che non specifica con la necessaria precisione se la Federazione, una volta effettuate le doverose ricerche rispetto a tutti i dati automatizzati o cartacei relativi al ricorrente, contenuti o meno in banche dati o archivi, detenga o no altre informazioni di carattere personale. Per tali altre informazioni eventualmente detenute dovrà essere poi specificata anche la relativa origine.

Non sono state inoltre specificate, come richiesto, le finalità e le modalità del trattamento dei dati.

Si tratta di istanze specificamente contemplate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675, correttamente formulate dall´interessato e alle quali doveva essere fornita idonea risposta da parte del titolare del trattamento.

Pertanto, la Federazione dovrà fornire un nuovo riscontro nei termini sopra indicati alle richieste del ricorrente, entro un termine che appare congruo fissare al 31 dicembre 2001.

Ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, si ritiene congruo determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, da porre a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo e inidoneo alle richieste dell´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta relativa al responsabile del trattamento;

b) accoglie il ricorso in riferimento alle restanti richieste dell´interessato, nei termini di cui in motivazione, e ordina a Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.), in qualità di titolare del trattamento, di corrispondere alle richieste medesime entro il 31 dicembre 2001, dando comunicazione al ricorrente delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati comunque detenuti relativamente al ricorrente, nonché dando comunicazione anche negativa per ciò che riguarda l´esistenza di altri dati personali, il loro contenuto e la loro origine, relativamente ai dati diversi da quelli contenuti nella "Richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. o aggiornamento posizione di tesseramento", nella "lista di trasferimento", nella "richiesta di trasferimento" e nella scheda personale del ricorrente ("storico");

c) dispone che entro la predetta data la Federazione dia conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

d) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 28 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli