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Ordinanza di ingiunzione nei conrronti di avv. Luciana Candriella Cadetto - 19 marzo 2015 [4203095]

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[doc. web n. 4203095]

Ordinanza di ingiunzione nei conrronti di avv. Luciana Candriella Cadetto - 19 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 169 del 19 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. 18938/78693 del 18 luglio 2012, con cui è stata contestata all´avv. Luciana Candriella Cadetto, con studio in Udine, via Morpurgo n. 34, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 23, per aver trasmesso a Family Resort Rainer (esercizio presso il quale lavorava la segnalante) copia integrale di un ricorso presentato presso la Corte d´Appello di Venezia, contenente dati personali e anche sensibili della segnalante, nonché dati personali della figlia minorenne, eccedenti rispetto alle finalità perseguite, in ordine ai quali, pertanto, non trova applicazione l´art. 24, comma 1, lett. f), del Codice stesso;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, inoltre, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che l´avv. Luciana Candriella Cadetto ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella comunicazione di dati personali e sensibili in violazione dell´art. 23 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 23, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

all´avv. Luciana Candriella Cadetto, nata a Udine il 07/03/1951 (CF: CNDLCN51C47L483Z), con studio in Udine, via Morpurgo n. 34, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia