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Provvedimento del 13 maggio 2015 [4203202]

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[doc. web n. 4203202]

Provvedimento del 13 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 302 del 13 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 9 febbraio 2015 con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Pugliese, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto al Comune di Puglianello-Comando Polizia Municipale di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. ****** del 14 marzo 2014;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato l´ente resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 25 febbraio 2015 con la quale il Comune di Puglianello–Comando polizia municipale ha sostenuto di aver ricevuto in data 26 gennaio 2015 la richiesta del ricorrente alla quale, avendola qualificata come richiesta di accesso agli atti, ha dato seguito con nota del 30 gennaio 2015 invitando il ricorrente ad indicare i documenti ai quali intendeva accedere (stante la genericità della richiesta); nella nota il titolare del trattamento precisava anche l´origine dei dati e le finalità del trattamento;

VISTA la nota dell´8 aprile 2015 con la quale il ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto il riscontro del 30 gennaio 2015 richiamato dal resistente; in ogni caso, lo stesso ha ribadito di voler ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che lo riguardano, detenuti su supporto cartaceo o informatico, relativi al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada in oggetto; il ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota dell´11 maggio 2015 con la quale il comune resistente ha trasmesso al ricorrente tutti gli atti in proprio possesso relativi al verbale di accertamento di violazione in questione ivi compresa la prova di avvenuta spedizione della nota del 30 gennaio 2015;

RITENUTO che, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500 di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di  porli  a carico del Comune di Puglianello-Comando Polizia Municipale nella misura di euro 200 previa compensazione della parte  residua;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento che vengono posti nella misura di euro 200 a carico del Comune di Puglianello-Comando polizia municipale, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente, previa c0mpensazione della parte residua.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia