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Provvedimento del 21 maggio 2015 [4203587]

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[doc. web n. 4203587]

Provvedimento del 21 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 307 del 21 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 10 febbraio 2015  nei confronti dell´Agenzia delle Entrate con il quale XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi agli invii telematici ed eventuali ricevute di trasmissione detenuti dall´Agenzia delle Entrate in relazione alla Dichiarazione dei Redditi Modello Unico 2003  inviata tramite l´applicativo "Fisconline" attraverso le credenziali telematiche della Union Gemini S.r.l. della quale all´epoca era legale rappresentante; il ricorrente, infatti, non ha ritenuto soddisfacente la risposta all´interpello fornita dal titolare del trattamento non essendogli stata fra l´altro messa a disposizione la copia cartacea della ricevuta di scarto del file contenente la dichiarazione dei redditi in questione; inoltre,  secondo il ricorrente, l´Agenzia delle Entrate non avrebbe chiarito perché accedendo al cassetto fiscale dello stesso si rinviene attualmente una Dichiarazione dei Redditi Modello Unico 2003  che riporta nel frontespizio come data di presentazione il giorno 31 ottobre 2003 "e questo ad introvertibile dimostrazione che il sistema, in tale data, ha ricevuto un file contenente la (…) corretta dichiarazione dei redditi mod. Unico 2003, ricezione sempre negata dalla stessa Agenzia delle Entrate"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del  Codice , ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione tenutasi il 10 marzo 2015 presso la sede dell´Autorità, nonché la successiva nota del 10 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 26 febbraio 2015 con la quale il titolare del trattamento, nel ricostruire la vicenda a base del ricorso, ha sostenuto come il ricorrente avesse già presentato nel 2009 e successivamente nel 2013  le medesime richieste oggetto di ricorso al Garante del Contribuente del Veneto, in esito alle quali l´Agenzia delle Entrate gli aveva comunicato che "il file in questione era stato scartato dal sistema, dopo essere stato regolarmente protocollato ed archiviato, poiché conteneva una dichiarazione dei redditi identica alla dichiarazione già trasmessa con Mod. UNICO 2001" ,ai sensi dell´art. 9 comma 10 lett. b del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 ("disciplina delle modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni") in base al quale le ricevute non vengono prodotte qualora il file cui si riferiscono venga scartato perché  doppio;  precisando, inoltre,  che dello scarto "non era stata prodotta alcuna ricevuta cartacea bensì, dopo la protocollazione e archiviazione del file, veniva resa disponibile sul sito del servizio, nella sezione "Ricevute", una segnalazione in formato testuale nella quale veniva comunicato l´avvenuto scarto del file con la relativa motivazione, in modo da consentire di sanare l´errore"; il ricorrente era stato rassicurato che le attestazioni di scarto sono riproducibili in qualsiasi momento accedendo al servizio Fisconline attraverso le credenziali telematiche della Union Gemini S.r.l. i cui incaricati non possono invece consultare le ricevute delle dichiarazioni correttamente trasmesse né il contenuto delle dichiarazioni stesse essendo ciò consentito al solo interessato cui le dichiarazioni si riferiscono; inoltre, nel corso di un incontro presso gli uffici dell´Agenzia delle Entrate avvenuto in data 18 giugno 2014 il titolare del trattamento, pur non potendo fornire l´attestazione di scarto in forma cartacea ne ha comunque consentito al ricorrente la visione in forma intelligibile dopo aver provveduto "all´estrazione dalle basi di dati del servizio telematico del file richiesto, alla sua decifratura ed all´apertura"; la resistente, infine, ha tenuto a precisare di aver già fornito al ricorrente riscontro alle richieste oggetto di ricorso mediante la nota dell´8 ottobre 2014 (allegata al ricorso) in risposta all´interpello preventivo nella quale veniva anche riportato per iscritto il testo completo dell´attestazione di scarto del file in questione;

VISTE le note del 26 febbraio e del 14 aprile 2015 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro della controparte ed ha ribadito , in particolare, che l´accesso al file di scarto in questione con l´utilizzo delle proprie credenziali telematiche gli verrebbe costantemente negato e che lo stesso file sarebbe inaccessibile anche per i funzionari di sportello dell´Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa ai quali il ricorrente si era rivolto;

VISTA la nota datata 2 aprile 2015 con la quale l´Agenzia delle Entrate ha sostenuto che da verifiche effettuate sulla base dati del servizio telematico è stata rinvenuta la presenza di due file (di cui sono stati forniti i relativi protocolli) inviati attraverso le credenziali telematiche della Union Gemini S.r.l. in data 31 ottobre 2003 alle ore 20:39:42 e 20:40:38 che sono stati entrambi scartati; inoltre, in relazione all´ulteriore eccezione sollevata dal ricorrente, la resistente ha precisato che per il periodo di imposta 2002 in caso di dichiarazioni tardive non trasmesse tramite una banca o un ufficio postale  (come nel caso di specie) il campo "data di presentazione"   era automaticamente impostato al 31 ottobre 2003, vale a dire sulla data di scadenza per la presentazione del modello;

VISTA la nota trasmessa il 20 maggio 2015 con la quale la resistente ha provveduto a comunicare il testo completo dell´attestazione di scarto relativa al file inviato il 31 ottobre 2003 alle 20:39.42 mentre per quanto riguarda quello trasmesso alle 20:40:38 ha confermato di aver già reso noto il testo della relativa attestazione di scarto nella nota dell´8 ottobre 2014;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente integrando nel corso del procedimento quanto già comunicatogli prima dell´odierno ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti  le spese sostenute per il procedimento in ragione della peculiarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia