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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fersina Viaggi s.r.l. - 23 aprile 2015 [4206302]

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[doc. web n. 4206302]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fersina Viaggi s.r.l. - 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 248 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 23021/78073 del 17 settembre 2012 formulata da questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), ha svolto un´attività di controllo nei confronti di Fersina Viaggi s.r.l., P.I.: 02082090222, con sede in Trento (TN), Via Stella n. 5/M, formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto in data 22 novembre 2012, dalla quale è risultato che la medesima società acquisisce dati personali attraverso i form, privi dell´informativa prevista dall´art.13 del Codice, presenti nei due siti www.fersinaviaggi.it e www.bustravel.it.

VISTO il verbale n. 102 del 27 novembre 2012 con cui sono state contestate alla predetta società due violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 16 gennaio 2013, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società rappresenta, fatta salva la propria buona fede e riconoscendo gli errori materiali compiuti, di aver immediatamente inserito il link relativo all´informativa e di non aver mai effettuato il trattamento di dati sensibili ma solo di aver trattato "dati che servono per l´espletamento della prestazione contrattuale";

VISTA l´audizione del 6 maggio 2013 in cui la società, ribadendo quanti riportato negli scritti difensivi ha richiesto che nel "caso venisse accertata la violazione, venisse comminata un´unica sanzione in considerazione dell´unicità della condotta, in quanto pur trattandosi di due siti internet, questi sono collegati l´uno all´altro mediante un link, il server in cui i dati sono raccolti e archiviati è unico, il soggetto titolare del trattamento è la medesima società e il rappresentante legale è l´unica persona che può accedere al server";

RITENUTO che le argomentazioni addotte, ribadite nell´audizione, non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato poiché l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole e che sono state commesse due violazioni della stessa disposizione ai sensi dell´art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO, invece, che la società ha effettuato un trattamento dei dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), raccolti attraverso la compilazione di form omettendo di rendere  l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 13 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare delle due sanzioni pecuniarie, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria, con riferimento alle violazioni di cui all´art. 161 del Codice deve essere quantificato nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Fersina Viaggi s.r.l., P.I.: 02082090222, con sede in Trento (TN), Via Stella n. 5/M, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 del Codice, come indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia