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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di V.V.S. s.r.l. Viaggi Vacanze Soggiorni Studio - 7 maggio 2015 [4207968]

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[doc. web n. 4207968]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di V.V.S. s.r.l. Viaggi Vacanze Soggiorni Studio - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 277 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, inesecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) n. 23021/78073 del 17 settembre 2012 formulata da questa Autorità, ha svolto un´attività di controllo nei confronti di V.V.S. s.r.l. Viaggi Vacanze Soggiorni Studio, P.I.: 00765270285, con sede in Padova (PD), Via Davila n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto in data 8 novembre 2012, dalla quale è risultato che la società, attraverso il sito www.vvsviaggi.it, acquisiva dati personali per mezzo di due form senza rendere l´informativa prevista dall´art.13 del Codice. La raccolta di dati personali (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefonia mobile) avveniva attraverso i form denominati "Offertona" per la prenotazione di offerte speciali e "Newsletter";

VISTI i verbali n. 103 e 104 del 29 novembre 2012 con cui sono state contestate, nelle forme attenuate previste dall´art.164 bis comma 1, alla predetta società due violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 16 gennaio 2013, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società rappresentava, da un lato, la mancanza di responsabilità per il servizio denominato "Offertona" in quanto il servizio era stato predisposto da Easymarket spa che, sulla base di quanto previsto dal contratto, avrebbe dovuto operare nel "rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale" e dall´altro, l´unicità della violazione in quanto "…la raccolta ed il trattamento dei dati personali del cliente avvenivano per l´unica finalità commerciale dell´agenzia di viaggi";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato, poiché l´aver confidato sull´opera altrui (Easymarket) non produce alcun effetto sulla responsabilità di V.V.S. s.r.l. L´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole; considerato, inoltre, che la società ha proceduto a raccogliere dati personali attraverso due form riconducibili al perseguimento della medesima finalità senza rendere agli interessati l´informativa prevista dall´art.13 del Codice, per cui si rende necessario applicare la sanzione prevista dall´art.161 del Codice;

RILEVATO, invece, che la società ha effettuato un trattamento dei dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), raccolti attraverso i menzionati form, omettendo di rendere  l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 13 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria, con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a V.V.S. s.r.l. Viaggi Vacanze Soggiorni Studio, P.I.: 00765270285, con sede in Padova (PD), Via Davila n. 12, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia