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Provvedimento del 4 giugno 2015 [4210772]

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[doc. web n. 4210772]

Provvedimento del 4 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 342 del 4 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 marzo 2015 da XY nei confronti di Antennasud Edivision S.p.A. in qualità di editore del quotidiano online – "Antennasud.com", con il quale il ricorrente, nel ribadire le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione alla pubblicazione sul sito dell´editore - consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni allo stesso - di un articolo, datato XX, dal titolo "YY", relativo ad una presunta distrazione, da parte dei membri di una cooperativa, di somme di denaro destinate alla costruzione di edifici di edilizia economica e popolare, nonché di un video "dello stesso tenore", di conoscere l´origine, le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano, di ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile dello stesso, nonché la cancellazione dei predetti dati "dagli archivi cartacei e/o informatici della stessa società odierna resistente anche ordinando, ove occorra, l´eliminazione dalle pagine del (…) sito (…) dei link che rimandano verso i contenuti che riguardano" l´interessato o, in alternativa, di rettificare l´articolo giornalistico oggetto di ricorso, nonché il video di analogo tenore che ne era seguito, "in modo da eliminare il nome del (…) ricorrente"; quest´ultimo ha, in particolare, contestato la violazione da parte dell´editore delle norme poste a tutela del segreto istruttorio, trattandosi di vicenda per la quale erano ancora in corso le indagini preliminari, rilevando altresì come la pubblicazione della notizia sia "gravemente lesiva del diritto alla riservatezza, della dignità personale e del decoro professionale" del medesimo; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato l´editore resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 23 marzo 2015 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha rappresentato la legittimità del trattamento dei dati contenuti nell´articolo indicato nell´atto di ricorso "trattandosi di una notizia giornalistica di rilevante interesse pubblico", rientrante quindi nell´esercizio del diritto di cronaca, ed essendo il ricorrente "personaggio conosciuto negli ambienti politici di Barletta"; la resistente ha inoltre rilevato che "i provvedimenti di sequestro non sono atti coperti da segreto istruttorio, dal momento in cui vengono portati a conoscenza della parte interessata, come avvenuto nel caso di specie" ed ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso;

VISTA la nota del 7 maggio 2015 con cui il ricorrente, nel contestare le modalità scandalistiche con cui nel predetto articolo risulta elaborata la notizia, nonché il discredito che quest´ultima getta sulla sua figura professionale, ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo oggetto di ricorso mediante la conservazione di quest´ultimo all´interno dell´archivio storico del quotidiano on-line dell´editore resistente, rientra tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso dell´interessato (cfr. artt. 136 ss. del Codice) ed è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO pertanto che il trattamento dei predetti dati non risulta di per sé illecito essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alle vicende narrate, peraltro verificatesi in epoca molto recente; rilevato altresì che la valutazione di competenza dell´Autorità riguarda profili connessi con il rispetto del principio di essenzialità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati, senza tuttavia estendersi a profili riguardanti la fondatezza degli addebiti contestati, valutazione che compete all´autorità giudiziaria ordinaria preposta allo svolgimento delle indagini e del successivo, eventuale, processo o a quella cui dovesse rivolgersi il soggetto che si ritenga diffamato da quanto riportato negli articoli pubblicati a mezzo stampa;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo citato e nel relativo video;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

RITENUTO che sussistono  giusti motivi per dichiarare compensate le spese del  procedimento fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione  dei dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo citato e nel relativo video;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

3) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia