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Provvedimento del 4 giugno 2015 [4210926]

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[doc. web n. 4210926]

Provvedimento del 4 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 343 del 4 giugno2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 marzo 2015 nei confronti di Banca delle  Marche S.p.A. con cui XX e YY, rappresentati e difesi dall´avv. Cristina Menghini, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), hanno chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che li riguardano e di ottenere la loro  comunicazione in forma intellegibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al  trattamento; ciò con specifico riferimento all´eventuale esistenza, presso il predetto istituto di credito, di rapporti di conto corrente ad essi intestati ("come recentemente appreso, con grande stupore, dall´autorità giudiziaria") e/o di "deleghe, procure, autorizzazioni per operare su c/c di terzo rilasciate in loro favore"; i ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 marzo 2015 con la quale questa Autorità ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 30 aprile 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata  20 marzo 2015 con cui l´istituto di credito resistente ha comunicato agli interessati che il proprio "Sistema Informativo Aziendale ha evidenziato l´insussistenza di dati personali e di rapporti relativi ai loro nominativi";

VISTA la nota del 25 marzo 2015 dove  i ricorrenti, nel sottolineare il ritardo con cui  la banca resistente  ha fornito  riscontro, hanno ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro, sia pure solo dopo la presentazione dello stesso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo su questa base determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Banca delle  Marche S.p.A. nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Banca delle Marche S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia