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Trattamento dei dati personali - Controlli su manutenzione ed esercizio degli impianti termici - 14 gennaio 1999 [42118]

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[doc. web n. 42118]

Trattamento dei dati personali - Controlli su manutenzione ed esercizio degli impianti termici - 14 gennaio 1999

La comunicazione al Garante prevista dall´art. 27, comma 2 deve essere effettuata nel caso in cui l´acquisizione dei dati non sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

Roma, 14 gennaio 1999

Provincia di Modena
Segreteria Generale
V.le Martiri della Libertà, 34
41100 Modena


OGGETTO: Controlli su manutenzione ed esercizio degli impianti termici

Codesta Provincia ha chiesto il parere del Garante in ordine all´applicazione della legge n. 675/1996 all´attività di controllo sulla manutenzione e l´esercizio degli impianti termici.
Il tema è stato già esaminato dal Garante con il provvedimento che si allega in copia, dal quale si può desumere che:

a) in conformità all´art. 27, comma 1, legge n. 675/1996, la Provincia può acquisire dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche (quali ad esempio il Corpo dei vigili del fuoco e l´ISPESL) le informazioni necessarie per espletare la predetta attività di controllo, nel rispetto, però, della specifica disciplina applicabile alle singole amministrazioni (ad esempio, per gli atti anagrafici, dell´art. 34 del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con d.P.R. n. 223/1989);

b) è necessaria una formale designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento (artt. 8 e 19 legge n. 675) rispetto ai soggetti esterni alla Provincia che quest´ultima prepone al controllo sulla base di una convenzione (art. 19 del d.P.R. n. 412/1993). Tale designazione rende superflua la comunicazione di cui all´art. 27, comma 2, della legge n. 675 per ciò che riguarda il rapporto Provincia-soggetto preposto al controllo.

La comunicazione al Garante ai sensi del citato art. 27, comma 2, deve essere invece effettuata nel "solo" caso in cui l´acquisizione da parte della Provincia dei dati detenuti da un´altra amministrazione pubblica non sia prevista da una norma di legge o di regolamento (a differenza di quanto previsto, ad esempio, dal citato art. 34 del d.P.R. n. 223).

Diversamente da quanto traspare nel vostro quesito, va però tenuto presente che la predetta comunicazione è del tutto distinta dalla «notificazione» dei trattamenti di dati disciplinata dall´art. 7 della legge n. 675 e dai termini transitori fissati per la stessa, sebbene debba essere effettuata nei modi di cui al medesimo art. 7.

Il PRESIDENTE
Rodotà