g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Barbirato Danilo s.a.s. di Barbirato Marco e c. - 13 maggio 2015 [4215422]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4215422]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Barbirato Danilo s.a.s. di Barbirato Marco e c. - 13 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 295 del 13 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia di Vercelli, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 25058/78073 del 9 ottobre 2012, formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto accertamenti presso la Barbirato Danilo s.a.s. di Barbirato Marco e c., con sede in Carisio (VC), strada provinciale 3, Saluggia-Gattinara snc, P.I. 00244940029, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 29 novembre 2012, da cui è emerso che la società effettua un trattamento di dati personali per mezzo di un form di raccolta dati presente sul proprio sito internet www.barbirato.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice. E´ stata, inoltre, accertata la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da n. 4 telecamere, idonee a registrare le immagini riprese, rispetto al quale è stato rilevato che l´informativa apposta è priva dell´indicazione del titolare e delle finalità del trattamento e che le immagini conservate risalgono a 11 giorni precedenti, ovvero a un periodo superiore a quello massimo (7 giorni) previsto dal Garante con il provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680).

VISTI i verbali del 29 novembre 2012 con cui sono state contestate alla Barbirato Danilo s.a.s. di Barbirato Marco e c., in persona del legale rappresentante pro-tempore:

- la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione all´omessa informativa sul sito web;

- la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione all´inidonea informativa rispetto al trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza;

- la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice per l´inosservanza del provvedimento sulla videosorveglianza (punti 3.3 e 3.4 relativi ai tempi di conservazione delle immagini);

RILEVATO che dai rapporti predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Comando della Guardia di finanza che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che Barbirato Danilo s.a.s. di Barbirato Marco e c. ha effettuato dei trattamenti di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, per mezzo di un form di raccolta dati e per mezzo di un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere idonea informativa e in violazione di quanto disposto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce l´inosservanza dei provvedimenti di cui all´art. 154, comma 1, lett. c), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 31 luglio 2014;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161, in relazione all´omessa informativa sul sito web, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento ) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161, in relazione all´inidonea informativa rispetto al sistema di videosorveglianza e nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice, per un ammontare complessivo pari a euro 16.800,00 (sedicimilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Barbirato Danilo s.a.s. di Barbirato Marco e c., con sede in Carisio (VC), strada provinciale 3, Saluggia-Gattinara snc, P.I. 00244940029, di pagare la somma di euro 16.800,00 (sedicimilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-ter, del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 16.800,00 (sedicimilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia