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Provvedimento del 18 giugno 2015 [4218361]

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[doc. web n. 4218361]

Provvedimento del 18 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 369 del 18 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 marzo 2015 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Alessandro Di Blasi, nei confronti di Italiaonline S.p.A., in qualità di gestore del sito "Libero Gossip", di A3 Editrice S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on line "Articolo Tre", di Mediagraf S.a.s., in qualità di editore del quotidiano on line "Cosenza.Weboggi.it" e di Google Inc., ha chiesto la rimozione della sua immagine, tratta "dal suo profilo del social network facebook", dai rispettivi siti, raggiungibili attraverso una serie di links dalla medesima individuati, nei quali risulta erroneamente associata, a sua "totale insaputa (…), ad un caso riguardante uno dei più turpi crimini", ovvero quello relativo ad un infanticidio di cui è stata accusata una donna avente un cognome parzialmente coincidente con quello della ricorrente; l´interessata ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 14 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 2 aprile 2015 con cui Italiaonline S.p.A. ha rappresentato di aver provveduto, "in data 30 marzo 2015", a cancellare l´immagine della ricorrente "pubblicata all´URL (…) segnalata nel ricorso al Garante Privacy" che pertanto, "allo stato, (…) non compare più sul sito Libero"; il titolare del trattamento ha inoltre eccepito la propria estraneità all´avvenuta erronea associazione dell´immagine della ricorrente a fatti nei quali la stessa non era coinvolta, trattandosi di un articolo la cui originaria pubblicazione faceva capo a società terze e che l´odierna resistente si era limitata  a mettere a disposizione degli utenti del web;

VISTA la nota del 2 aprile 2015 con cui Google Inc ha comunicato di aver provveduto alla rimozione dell´immagine della ricorrente "all´interno del post http://..."", attivandosi altresì "per rimuovere dai risultati del motore di ricerca www.google.it la reperibilità della pagina http://www...." in quanto "ancora oggi associa erroneamente l´immagine della ricorrente a fatti concernenti la signora (…)"; Google ha altresì precisato che con riferimento alle pagine web riconducili ai siti "Libero Gossip" e "Cosenza.Weboggi.it", per "le quali i relativi webmaster hanno provveduto alla rimozione dell´immagine in questione, Google Inc. ha adottato misure per impedire il posizionamento" delle stesse "per le parole chiave relative al nome della ricorrente";

RILEVATO che A3 Editrice S.r.l. e Mediagraf S.a.s. non hanno fornito alcun riscontro alla ricorrente né prima, né dopo l´inizio del procedimento; rilevato che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte sono stati inviati ad entrambe le società per mezzo di una raccomandata A/R che con riguardo alla prima risulta ricevuta in data 30 marzo 2015, mentre con riferimento a Mediagraf S.a.s. è stata restituita al mittente con la dicitura "compiuta giacenza"; rilevato che la comunicazione della proroga del termine per la decisione è stata pertanto inviata alle predette società sia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che all´indirizzo di posta certificata, comunicazione che risulta consegnata nella casella di destinazione in data 14 maggio 2015; rilevato, pertanto, che con separato procedimento l´Ufficio provvederà a contestare ad entrambe le società la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché gli artt. 1 e 3 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO, invece, che nel caso di specie, il trattamento di dati personali posto in essere all´interno dei siti individuati dalla ricorrente è frutto di un´erronea associazione dell´immagine dell´interessata ad un fatto di cronaca riferito ad altra persona; rilevato che in base all´art. 4 del Codice deontologico dei giornalisti questi ultimi sono tenuti a correggere, senza ritardo, errori o inesattezze in cui siano incorsi; rilevato che sulla base di indagini effettuate dall´Autorità l´immagine della ricorrente risulta rimossa, oltre che dalla pagina web riconducibile a "Libero Gossip", anche da quella riconducibile a "Cosenza.Weboggi.it", benché il gestore di quest´ultima non abbia mai fornito riscontro nel corso del presente procedimento; rilevato che A3 Editrice S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on line "Articolo Tre", non ha invece fornito alcun riscontro in merito, né ha provveduto a rimuovere l´immagine della ricorrente dal proprio sito;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover accogliere il ricorso nei confronti di A3 Editrice S.r.l. e, per l´effetto, di dover ordinare al titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, di rimuovere con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento l´immagine della ricorrente dalla pagina web http://www.... in quanto erroneamente associata ai dati personali identificativi di altra persona;  

RITENUTO altresì di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti degli altri titolari del trattamento avendo gli stessi aderito a quanto richiesto dalla ricorrente sia pure nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Italiaonline S.p.A., in qualità di gestore del sito "Libero Gossip", e di Mediagraf S.a.s., in qualità di editore del quotidiano on line "Cosenza.Weboggi.it", nella misura di euro 150 ciascuno e di A3 Editrice S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on line "Articolo Tre", nella misura di euro 200;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di A3 Editrice S.r.l. e, per l´effetto, ordina al titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, di rimuovere con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento l´immagine della ricorrente dalla pagina web http://www.... in quanto erroneamente associata ai dati personali identificativi di altra persona;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Italiaonline S.p.A., di Mediagraf S.a.s. e di Google Inc;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Italiaonline S.p.A. e di Mediagraf S.a.s. e nella misura di 200 euro a carico di A3 Editrice S.r.l., le quali società dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Il Garante, nel chiedere a A3 Editrice S.r.l., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia