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Provvedimento del 25 giugno 2015 [4224218]

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[doc. web n. 4224218]

Provvedimento del 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 389 del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 26 marzo 2015 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con cui Caterina Fresco, rappresentata e difesa dall´avv. Renato Giannelli, in relazione ad un preteso contratto che sarebbe stato concluso telefonicamente con la citata società, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano relativi al "c.d. verbal ordering" intercorso nel mese di luglio 2013 con un operatore commerciale avente ad oggetto la modifica del contratto di telefonia già in essere e "la fornitura di un personal computer Olivetti S Tuttocompreso", nonché dei dati contenuti nella relativa documentazione contrattuale; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 21 maggio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 17 aprile 2015 con cui la società resistente, nel ricostruire la vicenda rappresentata dall´interessata, ha in primo luogo precisato di avere inviato alla stessa in data "10 luglio 2013, presso l´indirizzo di posta elettronica da lei fornito durante la registrazione dei contratti, la documentazione contrattuale riferita alle offerte negoziate e dalla stessa accettate e che comunque reinviamo"; per quanto riguarda invece la richiesta del "verbal ordering" formulata dalla ricorrente in data 3 gennaio 2014, la resistente, nell´inviarne copia, ha evidenziato di non avere prontamente provveduto in quanto l´istanza medesima non era corredata dalla copia del documento d´identità della cliente;

VISTA la nota del 27 aprile 2015 con cui la ricorrente ha insistito nelle richieste formulate con il ricorso, affermando di non avere ricevuto  riscontro da parte della società resistente;

VISTA la nota del 26 maggio 2015 con cui il titolare del trattamento, nel ribadire di avere inviato all´interessata tutta la documentazione richiesta, ha allegato "i dati di avvenuta consegna" del riscontro del 17 aprile inviato alla casella di posta elettronica certificata  del legale della ricorrente;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente seppure nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500 di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A. nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 150 euro a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

L SEGRETARIO GENERALE
Busia