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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Zampino Giuseppe Giovanni - 7 maggio 2015 [4226066]

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[doc. web n. 4226066]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Zampino Giuseppe Giovanni - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 272 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) n. 23021/78073 del 17 settembre 2012 formulata da questa Autorità, ha svolto un´attività di controllo nei confronti di Zampino Viaggi di Zampino Giuseppe Giovanni, C.F.: ZMPGPP73C06D005P, con sede in Corigliano Calabro (CS), Via Nazionale n. 279/281, formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto in data 17 gennaio 2013, dalla quale è risultato che Zampino Viaggi acquisiva dati personali (nome, cognome, indirizzo, email e telefono) attraverso il sito www.zampinoviaggi.com senza fornire l´informativa prevista dall´art.13 del Codice;

VISTO il verbale n. 3 del 7 febbraio 2013 con cui è stata contestata alla predetta impresa la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 22 marzo 2013, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale l´impresa ha sostenuto che il sito fungeva solo da "vetrina pubblicitaria" non avendo contenuto commerciale oltre al fatto che, a seguito di un contenzioso iniziato con il webmaster del sito nell´aprile 2012, il titolare era nell´impossibilità di effettuare alcun trattamento di dati personali non potendo integrare il sito con la relativa informativa;

VISTA l´audizione del 10 febbraio 2014 in cui l´impresa ha sostanzialmente ribadito quanto riportato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte, non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. L´aver confidato sull´opera altrui (webmaster) non produce alcun effetto sulla responsabilità del titolare in quanto l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole;

RILEVATO, invece, che l´impresa ha effettuato un trattamento dei dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), raccolti attraverso il sito www.zampinoviaggi.com, omettendo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 13 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare delle due sanzioni pecuniarie, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria, con riferimento alle violazioni di cui all´art. 161, in combinato disposto con l´art.164 bis comma 1, deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Zampino Giuseppe Giovanni, nato a Corigliano Calabro (CS) il 6 marzo 1973 (C.F. ZMPGPP73C06D005P), nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale Zampino Viaggi di Zampino Giuseppe Giovanni, con sede in Corigliano Calabro (CS), Via Nazionale n. 279/281, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia